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Sentenza

Sentenza n. 2615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione quarta) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma che aveva respinto i ricorsi contro i giudizi di non idoneità psico-fisica e gli atti conclusivi dei concorsi per allievo finanziere e allievo maresciallo della Guardia di finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva impugnato i giudizi di non idoneità fisica adottati dalle sottocommissioni mediche, rispettivamente per il concorso per allievi finanzieri e per quello per allievi marescialli, nonché gli atti presupposti e le graduatorie concorsuali. La causa di esclusione era individuata nella dermatite atopica, associata a positività ai prick-test e ad allergie a inalanti. In primo grado erano stati dedotti erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, oltre alla violazione dell’art. 2 del d.m. n. 155/2000, delle direttive tecniche e del punto XIX, lett. a), n. 212, dell’allegato 1 al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772/2016. L’appellante sosteneva, in particolare, che la dermatite fosse in completa remissione clinica, priva di lesioni attive e inidonea a incidere sull’efficienza operativa, e che una patologia pregressa o asintomatica non potesse fondare un giudizio di non idoneità permanente. Contestava inoltre la valutazione del TAR, ritenuta acriticamente fondata sulla verificazione. In appello sono stati riproposti i medesimi vizi, anche con riferimento all’illegittimità derivata delle graduatorie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, mantenendo fermi i giudizi di non idoneità e gli atti concorsuali conseguenti. Il Collegio ha ritenuto generiche le deduzioni relative a eccesso di potere, erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché non accompagnate da specifiche allegazioni fattuali idonee a fornire un principio di prova dei vizi denunciati. Ha inoltre rilevato che le commissioni mediche avevano applicato criteri e parametri normativamente prestabiliti, formulando giudizi fondati su accertamenti oggettivi, logici e coerenti. In base al combinato disposto del d.m. n. 155/2000 e delle direttive tecniche contenute nell’allegato 1 al decreto n. 61772/2016, la dermatite atopica rientra tra le alterazioni croniche della cute valutabili ai fini dell’idoneità, anche congiuntamente al quadro allergologico. Il carattere cronico risultava documentato e la diagnosi era stata confermata da quattro accertamenti medici e dalla verificazione disposta dal TAR, che aveva rilevato dermatite atopica in remissione clinica, ma in soggetto con documentata allergia a graminacee. Il Consiglio di Stato ha precisato che l’estensione dell’alterazione non richiede l’interessamento della maggior parte del corpo, essendo sufficiente la presenza su più sedi o distretti anatomici; nel caso concreto la dermatite era stata riscontrata sul collo e sulle pieghe degli arti superiori. La remissione clinica non è stata ritenuta equivalente alla scomparsa della patologia, anche in presenza di un quadro allergologico positivo. Le valutazioni tecniche delle commissioni concorsuali sono state qualificate come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori, violazioni procedurali, illogicità manifeste o travisamenti percepibili immediatamente dagli atti; tali anomalie non sono state riscontrate. Il richiamo a precedenti relativi a intolleranze alimentari lievi è stato ritenuto non pertinente. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.m. 17 maggio 2000, n. 155

    imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza

    La disposizione ricomprende tra le cause di non idoneità le alterazioni congenite o acquisite, croniche, della cute e degli annessi, quando estese o tali da determinare alterazioni funzionali o fisiognomiche.

  • Allegato 1, Titolo XIX, lettera a), n. 212, decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 61772/2016

    dermatite atopica e dermatite da contatto (da valutarsi congiuntamente al quadro allergologico)

    La previsione tecnica consente di valutare la dermatite atopica, unitamente al quadro allergologico, come causa di non idoneità; nel caso concreto la presenza della patologia cronica e dell’allergia documentata ha reso dovuto il giudizio di esclusione.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno costituito la base normativa per la verificazione disposta dal TAR, i cui esiti hanno confermato la sussistenza della causa di non idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante e dei terzi citati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Le valutazioni tecniche delle commissioni mediche concorsuali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori, violazioni delle regole procedurali, illogicità manifeste o travisamenti dei fatti immediatamente percepibili dagli atti.
  • Nei giudizi contro l’esclusione da un concorso per ragioni psico-fisiche, la mera enunciazione di figure sintomatiche dell’eccesso di potere non è sufficiente: il ricorrente deve allegare specifici fatti idonei a fornire un ragionevole principio di prova dell’errore, del travisamento, del difetto di istruttoria o dell’irragionevolezza.
  • Quando la disciplina concorsuale qualifica come causa di non idoneità le alterazioni cutanee croniche, la sussistenza documentata del carattere cronico della patologia può fondare il giudizio di esclusione anche se la patologia si trova in remissione clinica, ove persistano elementi obiettivi del quadro patologico e allergologico previsto dalla normativa tecnica.
  • Ai fini della nozione di alterazione cutanea estesa, non è necessario che la patologia interessi la maggior parte del corpo: è sufficiente che sia localizzata su più sedi o distretti anatomici, quando tale requisito si accompagni al carattere cronico dell’alterazione.
  • L’accertamento dell’idoneità psico-fisica deve essere riferito al momento della procedura selettiva e, per garantire la parità di trattamento, non può essere rimesso in discussione sulla base di valutazioni o esiti successivi di segno diverso, salvo i vizi di legittimità propri dell’accertamento originario.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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