Cassazione Civile, Ordinanza n. 01313/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione condominiale svolta da un ex amministratore per circa quattro anni e mezzo. Il condominio, ritenendo inattendibili i rendiconti approvati nella gestione, aveva agito per ottenere la condanna dell’ex amministratore alla restituzione di un saldo di cassa che assumeva dovuto, oltre alla riconsegna della documentazione contabile. L’ex amministratore aveva resistito deducendo di non avere percepito i propri compensi per alcuni anni e aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenerne il pagamento. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale del condominio e accolto la riconvenzionale, operando poi una compensazione tra il credito del condominio e ulteriori poste ritenute spettanti all’ex amministratore. La corte d’appello, invece, ha riformato la decisione di primo grado ritenendo che il tribunale fosse incorso in ultrapetizione per aver attribuito all’ex amministratore anche un credito per anticipazioni di spesa mai specificamente domandato; ha quindi escluso sia tale compensazione sia il riconoscimento del diverso credito per compensi. Con il ricorso per cassazione l’ex amministratore ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 287 c.p.c., sostenendo che il tribunale, una volta quantificato il compenso mensile in euro 800, avrebbe dovuto compiere una mera operazione aritmetica sulle mensilità dell’incarico e poi procedere alla compensazione con il credito del condominio, senza incorrere in ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il rapporto tra condominio e amministratore è unitario e che le partite di dare e avere connesse alla gestione, incluse somme riscosse, anticipazioni sostenute e compensi spettanti, possono essere oggetto di accertamento contabile complessivo senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha quindi affermato che la domanda del condominio di restituzione del saldo di gestione implicava già la ricostruzione del conto finale e non impediva la considerazione delle poste reciproche. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per escludere che vi sia ultrapetizione quando il giudice ricostruisce il saldo unitario del rapporto di gestione tra condominio e amministratore, se ciò è implicito nella domanda di restituzione del rendiconto.
art. 287 c.p.c.
Invocato dal ricorrente, ma il testo non evidenzia una specifica interpretazione decisiva della norma da parte della Corte oltre al rilievo della sua erronea applicazione dedotta nel ricorso.
art. 1720 c.c.
Fondamento del diritto dell'amministratore al rimborso delle somme anticipate nell'interesse del mandante/condominio, con onere dell'amministratore di provarne l'esborso.
art. 1713 c.c.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore deve rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono.
Massime di principio
- Nel rapporto tra condominio e amministratore, le poste di dare e avere originate dalla gestione costituiscono un unico rapporto contabile: il giudice può procedere all’accertamento del saldo finale complessivo senza che ciò integri ultrapetizione, quando la domanda di restituzione del rendiconto implica già la sistemazione delle partite reciproche.
- Il credito dell’amministratore per anticipazioni sostenute nell’interesse del condominio richiede la prova degli esborsi effettivamente effettuati; il condominio, quale mandante, può essere tenuto al rimborso con interessi legali, mentre l’esistenza e la quantificazione del credito possono essere verificate nel quadro del saldo finale della gestione.
- La domanda del condominio volta a ottenere la restituzione di somme ricevute dall’amministratore in esecuzione del mandato comporta, per sua natura, l’accertamento contabile del rapporto dare-avere tra le parti e non impedisce la considerazione di poste reciproche connesse alla medesima gestione.
- L’errore del giudice di merito sussiste quando, nel qualificare una posta contabile come estranea alla domanda, trascura che la ricostruzione del saldo di gestione è insita nell’azione di rendiconto e restituzione proposta nel contesto del rapporto di amministrazione condominiale.
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