Cassazione Penale, Sentenza n. 39943/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza in relazione alla determinazione della pena pecuniaria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per un nuovo esame esclusivamente sul punto della pena pecuniaria. La misura della pena detentiva (anni 2 e mesi 6 di reclusione) è stata confermata e resta intangibile. Sentenza a motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa irrogazione della pena pecuniaria nella sentenza di condanna per più delitti di estorsione con vincolo della continuazione; si deduce che la legge prevede, per il delitto di estorsione, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria e che l'omissione costituisce errore di diritto e incompletezza del dispositivo
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La procedura di correzione prevista da tale articolo non è idonea a sanare un errore di diritto consistente nell'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
L'omissione della pena pecuniaria determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali
art. 619 cod. proc. pen.
La rettificazione in sede di legittimità (art. 619) è limitata e non può essere utilizzata per emendare un'illegalità della pena se l'emendamento fosse in danno dell'imputato, per il divieto di reformatio in peius
art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.
Rileva il caso previsto da questa norma: l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per il solo esame del trattamento sanzionatorio, mantenendo ferma la parte della sentenza non impugnata
delitto di estorsione (norma sostanziale, es. art. 629 c.p.)
Per il delitto di estorsione la normativa sostanziale prevede la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria; l'omissione della pena pecuniaria in sentenza costituisce errore di diritto da correggere
Massime di principio
- Quando una norma sostanziale impone congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria, l'omissione della pena pecuniaria nel dispositivo costituisce un vizio formale e di diritto che rende il dispositivo incompleto e annullabile
- Tali omissioni non possono essere corrette con semplici procedure di correzione o rettificazione se la correzione potesse essere in peius per l'imputato; occorre l'annullamento limitato e il rinvio per il solo esame della sanzione mancante
- In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio il giudice di rinvio deve pronunciarsi solo sulla parte rimessa (es. determinazione della pena pecuniaria), mentre la pena detentiva già irrogata rimane intangibile
- Il ricorso del pubblico ministero può efficacemente mirare a far dichiarare l'incompletezza del dispositivo quando venga omessa l'applicazione di una pena prevista dalla legge
- In sentenze che disciplinano più reati con vincolo di continuazione è necessario che il giudice determini tutte le componenti della sanzione complessiva (anche pecuniarie); l'omissione di una componente obbligatoria comporta annullamento parziale con rinvio
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