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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39943/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la sentenza in relazione alla determinazione della pena pecuniaria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per un nuovo esame esclusivamente sul punto della pena pecuniaria. La misura della pena detentiva (anni 2 e mesi 6 di reclusione) è stata confermata e resta intangibile. Sentenza a motivazione semplificata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa irrogazione della pena pecuniaria nella sentenza di condanna per più delitti di estorsione con vincolo della continuazione; si deduce che la legge prevede, per il delitto di estorsione, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria e che l'omissione costituisce errore di diritto e incompletezza del dispositivo

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La procedura di correzione prevista da tale articolo non è idonea a sanare un errore di diritto consistente nell'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    L'omissione della pena pecuniaria determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La rettificazione in sede di legittimità (art. 619) è limitata e non può essere utilizzata per emendare un'illegalità della pena se l'emendamento fosse in danno dell'imputato, per il divieto di reformatio in peius

  • art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

    Rileva il caso previsto da questa norma: l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per il solo esame del trattamento sanzionatorio, mantenendo ferma la parte della sentenza non impugnata

  • delitto di estorsione (norma sostanziale, es. art. 629 c.p.)

    Per il delitto di estorsione la normativa sostanziale prevede la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria; l'omissione della pena pecuniaria in sentenza costituisce errore di diritto da correggere

Massime di principio

  • Quando una norma sostanziale impone congiuntamente pena detentiva e pena pecuniaria, l'omissione della pena pecuniaria nel dispositivo costituisce un vizio formale e di diritto che rende il dispositivo incompleto e annullabile
  • Tali omissioni non possono essere corrette con semplici procedure di correzione o rettificazione se la correzione potesse essere in peius per l'imputato; occorre l'annullamento limitato e il rinvio per il solo esame della sanzione mancante
  • In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio il giudice di rinvio deve pronunciarsi solo sulla parte rimessa (es. determinazione della pena pecuniaria), mentre la pena detentiva già irrogata rimane intangibile
  • Il ricorso del pubblico ministero può efficacemente mirare a far dichiarare l'incompletezza del dispositivo quando venga omessa l'applicazione di una pena prevista dalla legge
  • In sentenze che disciplinano più reati con vincolo di continuazione è necessario che il giudice determini tutte le componenti della sanzione complessiva (anche pecuniarie); l'omissione di una componente obbligatoria comporta annullamento parziale con rinvio

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