Sentenza del 05/01/2021 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 4/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazione di ingiunzione di pagamento - Motivi propri - Impugnabilità nel merito - Possibilità - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento: verificare se l'ingiunzione è impugnabile per vizi propri o se è possibile mettere in discussione il merito della pretesa tributaria, in relazione all'avviso di accertamento prodromico e alla regolarità della sua notifica.
La decisione
La Corte chiarisce che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, l'ingiunzione di pagamento è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non sul merito della pretesa tributaria, salvo che i motivi di merito si sarebbero potuti far valere già nei confronti dell'avviso di accertamento prodromico precedentemente notificato. Tuttavia, se l'ente impositore non è in grado di provare la regolare notifica dell'accertamento prodromico, il contribuente può impugnare unitamente all'ingiunzione anche l'accertamento stesso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
L'ingiunzione di pagamento è soggetta a impugnazione per vizi propri; questioni di merito devono essere già proponibili contro l'avviso di accertamento prodromico; in mancanza della prova della regolare notifica dell'accertamento, quest'ultimo può essere impugnato insieme all'ingiunzione.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'ingiunzione deve concentrarsi sui vizi propri (formali o procedurali) dell'atto di ingiunzione, non sul merito della pretesa tributaria.
- Prima di limitarsi a impugnare l'ingiunzione, verificare l'esistenza e la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico: i motivi di merito sono efficaci solo se erano già proponibili contro tale avviso.
- L'ente impositore ha l'onere di provare la regolare notifica dell'avviso di accertamento; in assenza di tale prova il contribuente può ampliare l'impugnazione includendo l'accertamento.
- In azioni simili è opportuno raccogliere e produrre fin da subito ogni elemento sulla notifica (ricevute, raccomandate, relata) e chiedere all'Amministrazione la prova della notifica.
- Se si intende contestare il merito, conveniente impugnare tempestivamente e formulare motivi che evidenzino la possibile nullità o inesistenza della notifica del provvedimento prodromico.
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