Cassazione Civile, Ordinanza n. 28309/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, fondati anche su accertamenti bancari. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della società, annullando le riprese derivanti dalle movimentazioni bancarie sul presupposto che il contribuente avesse fornito ampia documentazione, anche collegata alle scritture contabili, idonea a giustificare versamenti e prelevamenti sul conto corrente esaminato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova specifica richiesto per superare la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente del secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la motivazione della CTR era apodittica e apparente, perché non spiegava con riferimento alle singole operazioni bancarie per quali ragioni la contribuente avesse fornito la prova analitica richiesta dalla normativa sugli accertamenti bancari.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente; la mancanza di un reale percorso argomentativo integra nullità per error in procedendo.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento del reddito d’impresa, la norma fonda una presunzione legale relativa circa la natura reddituale di versamenti e prelevamenti bancari; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica della riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili o già contabilizzate.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per gli accertamenti IVA opera una presunzione legale favorevole all’erario sulle movimentazioni bancarie, superabile dal contribuente con prova analitica delle singole operazioni.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La motivazione apparente della sentenza integra nullità deducibile in cassazione come error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È deducibile la violazione delle norme sostanziali che regolano l’onere probatorio negli accertamenti bancari.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni legali ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando sia graficamente esistente ma non consenta di comprendere il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti su conto corrente operano come presunzione legale relativa di ricavi o compensi, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- Per vincere la presunzione legale bancaria non basta una prova generica o per relationem: è necessaria una dimostrazione analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni non imponibili o già registrate in contabilità.
- Il giudice di merito, ove il contribuente deduca giustificazioni per le movimentazioni bancarie, deve verificare con rigore la prova offerta per ciascuna operazione e dar conto espressamente in sentenza delle risultanze relative.
- La censura sulla motivazione apparente può assorbire la doglianza sulla violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio quando la sentenza non renda comunque percepibile il ragionamento decisorio.
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