Sentenza n. 44/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.392 del 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Chieti, in particolare per il ricalcolo del risarcimento del danno, pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, computando gli eventuali aumenti al 1° maggio 2015, perché avrebbe dovuto essere collocata a riposo non già dal 1° settembre 2014, bensì dal 1° settembre 2015, senza trattenute fiscali IRPEF, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti che riconosceva il risarcimento per l'illegittimo collocamento a riposo anticipato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato, con ricalcolo del risarcimento riconosciuto in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ragione del collocamento a riposo dal 1° settembre 2014 anziché dal 1° settembre 2015. Ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il risarcimento non fosse soggetto a ritenute IRPEF perché non avente natura sostitutiva della retribuzione, anche in considerazione della lesione della dignità della lavoratrice; ha inoltre contestato il mancato computo degli aumenti stipendiali maturati al 1° maggio 2015, chiedendo l'applicazione della fascia stipendiale 21, delle indennità di vacanza contrattuale fino al 2015 e il rimborso delle ritenute già operate. Ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha interpretato la sentenza da eseguire nel senso che il risarcimento era stato riconosciuto in sostituzione delle dodici mensilità di retribuzione non percepite a causa dell'illegittimo collocamento a riposo anticipato. Di conseguenza, le ritenute IRPEF sono state ritenute correttamente applicate e non è stato riconosciuto alcun rimborso fiscale. È stata invece riconosciuta la necessità di computare gli aumenti stipendiali maturati al 1° maggio 2015, come stabilito dal Tribunale di Chieti, ai fini del ricalcolo del risarcimento. Il Ministero è stato ordinato a procedere al ricalcolo entro il termine indicato in motivazione, con nomina preventiva del Prefetto pro tempore di Chieti quale commissario ad acta, eventualmente delegabile a un funzionario, per l'ulteriore termine decorrente dall'inutile scadenza del primo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
La questione fiscale è stata esaminata in relazione alla natura sostitutiva del reddito del risarcimento; il giudice ha ritenuto che, essendo il risarcimento sostitutivo delle retribuzioni non percepite, le ritenute IRPEF fossero correttamente applicate.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudice deve ricostruire la portata del comando contenuto nel giudicato e può ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari a darvi concreta esecuzione, entro un termine assegnato.
- Quando una sentenza riconosce un risarcimento in sostituzione di retribuzioni non percepite, le somme hanno natura sostitutiva del reddito di lavoro e sono soggette alle ritenute fiscali applicabili alle retribuzioni, salvo diversa qualificazione espressamente risultante dal giudicato.
- L'esecuzione del giudicato risarcitorio deve includere gli aumenti stipendiali maturati entro il periodo espressamente considerato dalla pronuncia da eseguire, se il giudicato ne impone il computo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
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