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Sentenza

Sentenza del 15/09/2016 n. 4757 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - ONERE DELLA PROVA - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Consapevolezza - Frode.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni effettivamente eseguite ma formalmente fatturate da un soggetto diverso da quello realmente coinvolto o da un soggetto non operativo. Il contribuente sostiene di avere diritto alla detrazione perché non era consapevole, né avrebbe potuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione dell'imposta.

La decisione

Il diritto alla detrazione dell'IVA spetta quando il contribuente dimostra l'effettività dell'operazione e la propria estraneità, anche colposa, alla frode. Non è sufficiente, da solo, il mancato pagamento dell'IVA da parte del cedente. L'Ufficio deve provare il fatto oggettivo che il contribuente abbia acquistato da un soggetto non operativo e fornire elementi idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. In assenza di tale prova, la detrazione non può essere negata.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sul diritto alla detrazione

    La detrazione costituisce un diritto del soggetto passivo quando gli acquisti sono effettivi e il contribuente non è consapevole, né colpevolmente inconsapevole, della frode commessa nella catena commerciale.

  • Principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frode IVA

    L'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'inesistenza soggettiva o la non operatività del cedente, sia gli elementi concreti dai quali desumere che il cessionario conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la frode. Il contribuente deve invece dimostrare l'effettività dell'operazione e la propria estraneità fraudolenta.

Massime di principio

  • La contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA: occorre valutare anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • L'Ufficio deve fornire elementi oggettivi e specifici sulla non operatività del fornitore e sul coinvolgimento consapevole, o colposamente inconsapevole, del cliente; non bastano presunzioni generiche o il solo mancato versamento dell'imposta.
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a provare l'effettività dell'acquisto e l'ordinaria diligenza adottata nella scelta e nella verifica del fornitore.
  • La buona fede del cessionario può essere riconosciuta quando, considerando tutte le circostanze concrete, non esistevano indici anomali tali da imporre ulteriori verifiche.
  • Il diritto alla detrazione può essere negato se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a un'operazione fraudolenta.

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