Corte di giustizia, Ordinanza C-240/24
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025. — Causa promossa da N.T. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Notaio coadiutore – Nozione di “giurisdizione” – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Atti relativi al certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Rifiuto di una banca di riconoscere il certificato successorio europeo – Articolo 71 – Avvio d’ufficio, da parte di un notaio, del procedimento di revoca o di modifica del certificato successorio europeo – Assenza di esercizio di una funzione giurisdizionale – Irricevibilità. — Causa C-240/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio proposto da un notaio coadiutore polacco nell’ambito di un procedimento di revoca/modifica di un certificato successorio europeo. Secondo la Corte, il notaio, pur essendo autorità di rilascio del certificato, non esercita funzioni giurisdizionali quando si limita a gestire la fase di revoca o modifica prevista dall’articolo 71 del regolamento n. 650/2012. Solo l’autorità giudiziaria competente può accertare se il certificato non corrisponde al vero, ai sensi dell’articolo 72.
Rinvio pregiudiziale di un notaio coadiutore sul procedimento di revoca o modifica di un certificato successorio europeo: assenza di natura giurisdizionale e conseguente irricevibilità
La questione giuridica
Se, nell’ambito del procedimento di revoca o modifica d’ufficio di un certificato successorio europeo ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, il notaio coadiutore che lo ha rilasciato eserciti una funzione giurisdizionale e sia quindi legittimato a proporre un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE; in subordine, se le spese di tale procedimento possano essere poste a carico della banca e se la banca possa contestare lo status di erede attestato nel certificato.
Principio di diritto
L’autorità di rilascio di un certificato successorio europeo che, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, avvia o gestisce il procedimento di revoca o modifica del certificato non esercita una funzione giurisdizionale quando non è chiamata a dirimere una controversia con decisione di merito sui diritti successori; la verifica della non corrispondenza al vero del certificato presuppone un accertamento da parte dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 72. Di conseguenza, un notaio coadiutore in tale contesto non è una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e il rinvio pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 5 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 64 regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 66, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 67, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 69, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 71, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 72, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 650/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Regolamento (UE) 2020/1784
Rinvio pregiudiziale su certificato successorio europeo e ruolo del notaio
La pronuncia è un’ordinanza della Nona Sezione resa in un rinvio pregiudiziale proveniente da un notaio coadiutore in Polonia. Il caso riguarda il rifiuto di una banca belga di riconoscere gli effetti di un certificato successorio europeo presentato dall’erede designata.
Fatti e procedimento principale
N.T., residente in Polonia, ha ottenuto il rilascio di un certificato successorio europeo che la designava quale unica erede della sorella K.T., cittadina polacco-tedesca con residenza abituale in Belgio. Nonostante ciò, BNP Paribas Fortis SA/NV ha rifiutato di liberare gli attivi del conto corrente intestato alla defunta e ha chiesto un certificato ereditario belga.
In seguito, il notaio coadiutore che aveva rilasciato il certificato ha avviato d’ufficio un procedimento di revoca o modifica del certificato, convocando N.T., i genitori della de cuius e la banca. Il notaio riteneva che, nel gestire tale procedimento, egli dovesse accertare l’esattezza del certificato e decidere sulla controversia sostanziale relativa alla qualità di erede.
Questioni sottoposte alla Corte
Il rinvio verteva su tre quesiti:
- se il notaio, nell’ambito del procedimento ex articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, fosse una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE;
- se le spese del procedimento di revoca o modifica potessero essere poste a carico della banca che aveva contestato gli effetti del certificato;
- se l’articolo 69, paragrafo 2, impedisse alla banca di contestare lo status di erede risultante dal certificato.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 650/2012, soprattutto gli articoli 64, 67, 69, 71 e 72;
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile il rinvio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 e, nel ragionamento del notaio, il regolamento (UE) 2020/1784.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, per poter adire la Corte in via pregiudiziale, l’organo di rinvio deve essere una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE e deve essere chiamato a statuire su una lite con decisione di natura giurisdizionale.
Richiamando la sentenza Albausy, la Corte osserva che, nel sistema del regolamento n. 650/2012, il rilascio del certificato successorio europeo avviene quando gli elementi da certificare sono già stati accertati; se vi è contestazione, l’autorità di rilascio deve rifiutare il rilascio, senza poter dirimere il conflitto sostanziale.
Quanto all’articolo 71, paragrafo 2, la Corte rileva che la norma non attribuisce all’autorità di rilascio il potere di stabilire essa stessa se il certificato sia falso o errato: il testo fa riferimento a un accertamento già compiuto, e l’articolo 72 prevede che, in caso di ricorso, sia l’autorità giudiziaria competente a determinare i diritti contestati e, se del caso, a rettificare, modificare o revocare il certificato. Il procedimento di revoca o modifica è quindi una tappa successiva e autonoma, ma non trasforma il notaio in giudice della controversia.
La Corte conclude che, nel procedimento di revoca o modifica, il notaio non è chiamato a dirimere una controversia sui diritti successori né nei confronti degli eredi né nei confronti di terzi come la banca. Di conseguenza, non esercita funzioni giurisdizionali.
Decisione e dispositivo
Il notaio coadiutore non può essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Per questo motivo, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Effetti pratici
La Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni relative alle spese del procedimento o alla possibilità, per la banca, di contestare lo status di erede in presenza di un certificato successorio europeo valido. La pronuncia è però rilevante perché ribadisce che il notaio, quando opera come autorità di rilascio e gestore della fase di modifica/revoca del certificato, non assume automaticamente la qualità di giudice ai fini del rinvio pregiudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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