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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4289/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pigliacampo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativamenta a un titolo esecutivo sospeso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (un unico motivo). Contestualmente il Tribunale aveva ammesso il condannato alla detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, rilevando che l'esecuzione della pena, iniziata in detenzione domiciliare a seguito dell'ordinanza impugnata del 30/03/2023, è cessata il 29/09/2023. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state disposte statuizioni ulteriori: il venir meno dell'interesse sopraggiunto non configura soccombenza e quindi non è stata disposta la condanna alle spese né l'applicazione di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli, Rv.256225-01)

    Il principio richiamato stabilisce che la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta l'inammissibilità del ricorso senza che ciò costituisca soccombenza: pertanto non si applicano condanne per spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Se, tra la proposizione del ricorso e la decisione della Cassazione, viene meno l'interesse concreto del ricorrente (ad es. perché è cessata l'esecuzione della pena), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non equivale a soccombenza: normalmente non comporta condanna alle spese processuali né imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione conviene verificare la persistenza dell'interesse sostanziale (es. durata residua della pena, effetti accessori ancora pendenti) per evitare inutili impugnazioni poi dichiarate inammissibili.
  • In situazioni simili, se permangono effetti concreti o potenziali (ad es. effetti sulla recidiva, misure accessorie non estinte, esecuzione sospesa per altri motivi), il ricorso può conservare interesse e non essere dichiarato inammissibile.
  • La parte che resiste può richiamare la cessazione dell'interesse per ottenere il rigetto per inammissibilità; il giudice di legittimità valuterà l'effettiva sopravvenuta inutilità della pronuncia prima di dichiarare l'inammissibilità.

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