Sentenza n. 12359/2026 - Roma, Sezione 2Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cittadina eritrea titolare di protezione sussidiaria riconosciuta nel 2012, aveva ottenuto in precedenza il rinnovo del titolo di viaggio per stranieri. Alla scadenza del titolo, la Questura di Roma aveva rinnovato il permesso di soggiorno ma aveva respinto la richiesta di rinnovo del documento, ritenendo insussistenti fondate ragioni che le impedissero di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche eritree. Il diniego valorizzava la circostanza che l’ambasciata fosse fisicamente situata in Italia e reputava non plausibili i rischi prospettati dalla richiedente. La ricorrente ha dedotto, con un’unica censura, violazione dell’art. 24 d.lgs. 251/2007, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la propria fuga dall’Eritrea in età infantile e il riconoscimento della protezione sussidiaria fossero collegati al rischio di subire, in caso di rientro, le conseguenze del mancato assolvimento del servizio militare obbligatorio, di durata indeterminata e previsto anche per le donne. Secondo la ricorrente, tali circostanze integravano fondate ragioni ostative al contatto con le autorità consolari del Paese di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che, nell’applicazione dell’art. 24 d.lgs. 251/2007, l’impossibilità di ottenere il passaporto non debba essere limitata ai soli casi in cui il contatto con le autorità del Paese d’origine esponga direttamente lo straniero a un grave rischio per l’incolumità. Sono rilevanti anche le situazioni in cui gli apparati burocratici del Paese di appartenenza rendano impossibile, in diritto o in fatto, conseguire il documento. Il giudice ha richiamato la condizione della ricorrente, già riconosciuta titolare di protezione sussidiaria in relazione al rischio connesso al rientro in Eritrea e al mancato assolvimento degli obblighi militari, ritenendo illegittima la valutazione della Questura, fondata sull’asserita inverosimiglianza dei rischi presso la rappresentanza consolare e non adeguatamente confrontata con la situazione individuale della richiedente. È stato riconosciuto il diritto al rinnovo del titolo di viaggio. Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili, anche in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 251/2007
fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza
La disposizione riconosce al titolare della protezione sussidiaria il diritto al rilascio del titolo di viaggio quando sussistano fondate ragioni che impediscano di ottenere il passaporto dal Paese di cittadinanza. L’impossibilità può essere giuridica o di fatto e comprende le situazioni in cui gli apparati burocratici del Paese rendano impossibile conseguire il documento.
art. 14 d.lgs. 286/1998
È richiamato nel provvedimento della Commissione territoriale quale base del rischio connesso al rimpatrio della ricorrente e al possibile rifiuto di adempiere agli obblighi di servizio militare in Eritrea.
artt. 10 e 11 Cost.
Sono richiamati quali fondamento della tutela dei titolari della protezione internazionale e della disciplina del titolo di viaggio.
direttiva 2004/83/CE
È richiamata per evidenziare che il titolo di viaggio è collegato allo status di protezione sussidiaria, non a una valutazione meramente discrezionale dell’autorità italiana.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di viaggio previsto per il titolare di protezione sussidiaria, l’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza può essere sia giuridica sia di fatto.
- Le fondate ragioni ostative al contatto con le autorità diplomatiche del Paese d’origine non ricorrono soltanto quando il contatto o il rientro espongano direttamente lo straniero a un grave rischio per l’incolumità, ma anche quando gli apparati burocratici del Paese rendano concretamente impossibile conseguire il passaporto.
- L’amministrazione, nel negare il titolo di viaggio a un titolare di protezione sussidiaria, deve valutare in modo effettivo e individualizzato le circostanze poste a fondamento dello status riconosciuto e non può limitarsi a presumere l’assenza di rischi dal solo fatto che la rappresentanza diplomatica si trovi sul territorio italiano.
- L’interpretazione dell’art. 24 d.lgs. 251/2007 deve evitare che lo straniero, non riuscendo a ottenere il passaporto dalle autorità del Paese d’origine, sia privato in concreto sia del documento di viaggio sia della possibilità di entrare o uscire da altri Stati.
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