Cassazione Penale, Sentenza n. 26205/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione in cui un condannato per più delitti unificati dal vincolo della continuazione ha chiesto che venisse riconosciuta la continuazione tra sentenze diverse e rideterminata la pena complessiva. Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l'istanza, individuando come reato-base un delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e ha ricalcolato gli aumenti per i reati satellite collegati alle diverse sentenze, confermando in parte gli aumenti già applicati e riducendone altri. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, pur dovendo motivare separatamente i singoli aumenti, si sarebbe limitato a mantenerli invariati o a confermare quelli già fissati dal giudice della cognizione, senza una reale rivalutazione della gravità dei reati satellite e senza spiegare perché non avesse ridotto gli aumenti in senso più favorevole all'interessato. La doglianza investiva quindi esclusivamente la congruità e la motivazione del trattamento sanzionatorio in continuazione, non la sussistenza del vincolo continuativo in sé.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla determinazione della pena unica in continuazione in sede esecutiva: individuazione del reato più grave, scorporo dei reati già riuniti, autonoma determinazione degli aumenti per ciascun reato satellite, rispetto del divieto di superare la pena già fissata in cognizione e dei limiti di cui agli artt. 81 c.p. e 671, comma 2, c.p.p. Ha poi verificato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato, almeno sinteticamente, la scelta di confermare alcuni aumenti e di rideterminarne altri, valorizzando la gravità complessiva delle condotte, la caratura criminale del condannato e la modestia di alcuni incrementi. In particolare ha ritenuto sufficiente la motivazione in ordine alla conferma degli aumenti già contenuti per i reati satellite della prima sentenza e adeguata la riduzione operata per i reati dell'altra sentenza, anche in considerazione della loro esigua entità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
indicato come reato-base e come delitto associativo oggetto delle precedenti condanne richiamate per il calcolo della pena in continuazione
art. 81 c.p.
richiamato come parametro per la determinazione della pena unica e per il rispetto del rapporto di proporzione tra pena-base e aumenti per i reati satellite
art. 671 c.p.p.
richiamato quale limite e criterio per il riconoscimento della continuazione in executivis e per la rideterminazione della pena
art. 187 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'individuazione del reato più grave ai fini del computo della pena unica
art. 132 c.p.
richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nella quantificazione degli aumenti di pena, soprattutto quando di esigua entità
art. 629 c.p.
richiamato indirettamente come tentata estorsione tra i reati satellite della prima sentenza
art. 385 c.p.
richiamato indirettamente come violazione dell'obbligo di soggiorno tra i reati satellite della prima sentenza
art. 8 l. 646/1982
non citato espressamente nel testo fornito; non inserito
art. 648 c.p.
richiamato indirettamente come uno dei reati giudicati insieme a quelli associativi nella prima catena di condanne
art. 49 c.p.
non emerge dal testo
Massime di principio
- Nel riconoscere la continuazione tra reati già giudicati con sentenze diverse, il giudice dell'esecuzione deve procedere a un autonomo calcolo della pena unica: individuazione del reato più grave, scorporo dei reati già unificati, determinazione separata degli aumenti per ciascun reato satellite.
- Il giudice dell'esecuzione non è vincolato alla misura degli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione, purché non superi la pena già fissata per ciascun reato e rispetti i limiti degli artt. 81 c.p. e 671, comma 2, c.p.p.
- L'obbligo di motivazione sui singoli aumenti di pena sussiste anche in sede esecutiva, ma il livello di specificità richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti: per incrementi modesti è sufficiente una motivazione sintetica o implicita, se consente di verificare il rispetto della proporzione e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
- La conferma di aumenti già contenuti può essere legittima se il giudice valorizza la gravità complessiva delle condotte, la personalità del condannato e la capacità delittuosa emersa dal quadro processuale, purché il ragionamento sia coerente con il criterio di proporzionalità.
- La rideterminazione della pena in continuazione deve evitare sia il superamento dei limiti legali sia l'effetto di un cumulo materiale mascherato; il controllo di legittimità riguarda la correttezza del percorso logico e la congruità della motivazione, non una nuova valutazione di merito sostitutiva.
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