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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dagli effetti giuridici di varie SCIA relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizio di vicinato e commercio itinerante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Palermo ha dichiarato la decadenza dagli effetti giuridici di diverse SCIA intestate al medesimo, chiedendone la sospensione cautelare, l’accertamento del diritto a mantenere il titolo abilitativo e il risarcimento in forma specifica. Ha denunciato, tra l’altro, un vizio di notificazione del provvedimento. Il giudice rileva tuttavia che non è stata fornita prova del vizio di notifica e che, comunque, l’eventuale irregolarità non inciderebbe sulla validità dell’atto, poiché la notificazione non costituisce requisito di giuridica esistenza del provvedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di sufficienti profili di fondatezza. Ha ritenuto che l’art. 64, comma 8, d.lgs. 69/2010, applicato dal Comune, preveda la decadenza dal titolo quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all’art. 71, commi 1 e 2, dello stesso testo normativo, senza lasciare all’amministrazione margini di valutazione discrezionale. Pertanto, il mero riferimento alla condanna penale riportata dal ricorrente è stato considerato motivazione idonea della decadenza. Il TAR ha inoltre disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve depositare una copia leggibile del provvedimento impugnato, con attestazione di conformità all’originale cartaceo, mentre il Comune deve depositare tutti gli atti del procedimento, secondo le forme previste dall’art. 136 c.p.a., entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 8, d.lgs. 69/2010

    decadenza dal titolo nel caso in cui il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi 1 e 2

    La decadenza opera in presenza della perdita dei requisiti previsti dalla legge e non rimette all’amministrazione procedente una valutazione discrezionale; il riferimento alla condanna penale è stato ritenuto motivazione sufficiente.

  • art. 71, commi 1 e 2, d.lgs. 69/2010

    Individua i requisiti la cui perdita determina, ai sensi dell’art. 64, comma 8, d.lgs. 69/2010, la decadenza dal titolo.

  • art. 148 c.p.c.

    La relata di notificazione non necessita della sottoscrizione del ricevente.

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    Disciplina le forme di deposito degli atti richieste al Comune nell’ambito degli incombenti istruttori disposti dal TAR.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    Richiede, per la copia del provvedimento cartaceo depositata dal ricorrente, la necessaria attestazione di conformità all’originale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, senza che tale domanda sia stata definita nell’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento amministrativo non costituisce requisito della sua giuridica esistenza; l’eventuale vizio di notifica, ove sussistente, non determina di per sé l’illegittimità dell’atto.
  • Quando la legge collega automaticamente la decadenza da un titolo abilitativo alla perdita di requisiti normativamente predeterminati, l’amministrazione non dispone di un margine di valutazione discrezionale sull’an della decadenza.
  • In presenza di una causa automatica di decadenza dal titolo, il richiamo alla condanna penale rilevante ai fini della perdita dei requisiti può costituire motivazione sufficiente del provvedimento, se il ricorrente non dimostra l’inesistenza del presupposto legale.
  • La relata di notificazione non richiede la sottoscrizione del ricevente ai sensi dell’art. 148 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneCommercio e grandi strutture di venditaInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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