Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13403 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Toscana sostenendo che il corrispettivo derivante dalla cessione di un terreno edificabile dovesse concorrere alla base imponibile IRAP. Secondo l'Agenzia, il terreno era stato assoggettato a IVA e la relativa cessione avrebbe dovuto essere considerata nell'ambito dell'attività d'impresa, anche ai sensi delle disposizioni relative ai componenti positivi e negativi rilevanti ai fini IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto del contribuente al rimborso dell'intera IRAP versata per l'anno 2001 in relazione alla cessione del terreno. La Corte ha stabilito che la sopravvenuta destinazione edificatoria del terreno esclude il suo carattere strumentale rispetto all'attività agricola e che il corrispettivo della cessione non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP. L'assoggettamento della cessione a IVA non è sufficiente a rendere il bene strumentale all'attività d'impresa. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4

    "valore della produzione netta"

    La base imponibile IRAP è determinata, secondo la tipologia del soggetto passivo e dell'attività esercitata, in funzione del valore della produzione netta.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9, comma 1

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP, ma la Corte ha ritenuto infondata la sua applicazione al caso concreto.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3

    Anche i componenti derivanti dalla cessione di beni possono rilevare ai fini IRAP soltanto quando il bene sia inerente o strumentale all'attività d'impresa; tale presupposto è stato escluso per il terreno con destinazione edificatoria.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 29

    Il contribuente era un produttore agricolo titolare di reddito agrario; per tale attività la base imponibile IRAP deve essere determinata secondo i criteri propri dell'attività agricola.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 43

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla qualificazione del terreno, ma la Corte ha escluso che la sua destinazione edificatoria consentisse di considerarlo bene strumentale all'attività agricola.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la censura è stata tuttavia ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, la cessione di un bene rileva nella base imponibile solo se il bene è inerente o strumentale all'attività d'impresa secondo la disciplina applicabile al soggetto.
  • Per un'impresa agricola, un terreno che abbia acquisito una destinazione edificatoria può perdere il carattere di strumentalità rispetto all'attività agricola; il relativo corrispettivo non concorre automaticamente alla base imponibile IRAP.
  • L'assoggettamento di una cessione a IVA non dimostra, da solo, che il bene sia strumentale o inerente all'attività d'impresa ai fini IRAP: i presupposti delle due imposte devono essere valutati separatamente.
  • La qualificazione del bene deve essere verificata in concreto, considerando la sua destinazione effettiva e il rapporto con l'attività esercitata, non soltanto la forma dell'operazione o il trattamento IVA.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.