Cassazione Civile, Ordinanza n. 29068/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre ordinanze-ingiunzione emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, con i quali era stato contestato che una società avesse effettuato, negli anni 2008-2010, finanziamenti a società collegate mediante versamenti in contanti superiori al limite di legge e con pagamenti artificiosamente frazionati. Le ordinanze avevano colpito gli amministratori delle società coinvolte, anche in qualità di obbligati in solido. I ricorrenti avevano proposto opposizione deducendo, per quanto qui rileva, la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio per tardiva notifica dell'atto di accertamento amministrativo oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della medesima legge. In Cassazione hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. n. 689/1981, 2700 c.c., 126 e 136 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini del dies a quo, la sola data di apertura e chiusura del verbale di contestazione, senza considerare che tale verbale sarebbe solo l'atto finale dell'attività ispettiva e non conterrebbe elementi sulle fasi di accesso e di verifica, né sul momento di acquisizione e valutazione della documentazione posta a base della contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 decorre non dalla mera percezione del fatto, ma dal completamento delle operazioni necessarie per acquisire la ragionevole certezza dell'illecito e per formulare validamente la contestazione. Nel caso concreto, gli accertamenti erano stati svolti dalla Guardia di Finanza, che aveva raccolto il materiale probatorio, poi trasmesso e vagliato dal Ministero, soggetto competente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio; pertanto, non poteva pretendersi che nei verbali della Guardia di Finanza fosse indicato il momento di valutazione della documentazione da parte del Ministero. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 L. n. 689/1981
termine di novanta giorni
Il termine per la contestazione/notifica degli estremi della violazione non decorre dalla mera conoscenza del fatto, ma dal completamento delle operazioni dirette ad acquisire la ragionevole certezza dell'illecito e a formulare la contestazione.
art. 28 L. n. 689/1981
Richiamato come termine di prescrizione quinquennale dedotto dai ricorrenti, ma non ritenuto maturato nel caso concreto.
art. 2700 c.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione all'efficacia probatoria del verbale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 126 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza incidere sull'esito.
art. 136 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza incidere sull'esito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse violazione del riparto dell'onere della prova.
art. 6 L. n. 689/1981
Citato in fatto per la responsabilità solidale della società rispetto agli amministratori sanzionati.
art. 49 d.lgs. 231/2007
limite stabilito ... pari ad euro 12.500,00
Norma sostanziale richiamata in fatto quale limite oltre il quale erano stati effettuati i pagamenti in contanti contestati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione non coincide con la mera acquisizione del fatto materiale, ma con il momento in cui l'amministrazione ha completato le attività istruttorie necessarie per raggiungere una ragionevole certezza sull'illecito.
- Quando l'attività di accertamento è svolta da un organo diverso da quello competente a irrogare la sanzione, il termine per la contestazione decorre solo dal momento in cui i risultati dell'indagine sono trasmessi e valutati dall'autorità competente.
- Il giudice di merito è chiamato a verificare la congruità del tempo impiegato per l'accertamento in relazione alla complessità della vicenda; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Non è sufficiente, per eccepire la tardività della contestazione, lamentare l'assenza nel verbale ispettivo di indicazioni sulle successive valutazioni interne dell'amministrazione procedente, se tali valutazioni spettano a un organo diverso da quello che ha svolto la verifica sul campo.
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