Cassazione Penale, Sentenza n. 4749/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo per bancarotta, per non avere l'atto di gravame dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando orientamenti contrastanti della Corte di Cassazione e sostenendo che una precedente elezione del domicilio nel corso del processo (nomina del difensore di fiducia e domicilio presso il suo studio) dovesse mantenere efficacia anche in sede di impugnazione, rendendo quindi errata la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 24/10/2024, De Felice) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale: per le impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, doveva essere interpretata nel senso che l'atto di impugnazione doveva contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'appello, proposto prima del 24/08/2024, non conteneva tale richiamo espresso e specifico (si era limitato a indicare la residenza dell'imputato), per cui la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Per le impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 è richiesta nell'atto di impugnazione la presenza di un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Richiamato dal ricorrente come contestuale novità normativa che disciplina l'istituto della dichiarazione/elezione di domicilio; da solo non esimeva dall'obbligo di richiamo espresso nell'atto di impugnazione per le impugnazioni entro i termini indicati
art. 164, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione come norma generale sul domicilio e notificazioni nel processo penale; la Corte non ha ritenuto che questa norma sostituisse l'esigenza del richiamo espresso prevista dall'art. 581, comma 1-ter, per le impugnazioni nel periodo considerato
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, con efficacia dal 25/08/2024; le Sezioni Unite hanno però stabilito la portata temporale dell'applicazione della disciplina abrogata alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024
Sentenza SS.UU. 24/10/2024 (De Felice)
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che, per le impugnazioni entro il termine transitorio, è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione in fascicolo, permettendo l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il periodo di applicazione dell'art. 581, comma 1-ter (fino al 24/08/2024 secondo la giurisprudenza richiamata), l'atto di gravame deve contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indicare la sua collocazione nel fascicolo, per evitare l'inammissibilità
- Una elezione o dichiarazione di domicilio effettuata in precedenza nel corso del processo mantiene efficacia materiale, ma non sostituisce l'obbligo, nell'atto di impugnazione, di un riferimento espresso che ne permetta l'immediata individuazione ai fini della notificazione
- Dopo l'abrogazione formale dell'art. 581, comma 1-ter (dal 25/08/2024), la situazione normativa è cambiata; tuttavia, per impugnazioni depositate prima dell'abrogazione è necessaria l'osservanza della regola transitoria fissata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, è buona prassi che l'appello indichi sempre esplicitamente il domicilio eletto o dichiarato (con l'indicazione dell'atto/udienza/fascicolo in cui compare), includa i dati completi del difensore e, se possibile, la procura o la dichiarazione di domicilio in calce all'atto di impugnazione
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti è prudente riferirsi alle pronunce delle Sezioni Unite e, in caso di dubbio, fornire nell'impugnazione ogni elemento utile a identificare il domicilio precedentemente dichiarato
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