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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34207/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto da una struttura sanitaria accreditata per ottenere il pagamento di prestazioni rese nel mese di dicembre 2008 nella branca della medicina di base. L’azienda sanitaria propose opposizione deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, che le prestazioni erano state rese oltre il limite di spesa annuale e che la remunerazione era stata correttamente ridotta mediante regressione tariffaria unica. Il tribunale accolse l’opposizione e la corte d’appello la confermò, ritenendo sanata la originaria irregolarità della procura dell’ASL e ritenendo comunque legittima la regressione tariffaria anche se il provvedimento di determinazione e comunicazione fosse intervenuto tardivamente. Nel ricorso per cassazione la struttura sanitaria dedusse, con il primo motivo, violazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 91/2013 e nullità/inammissibilità della costituzione in giudizio dell’ASL, sostenendo che l’opposizione era stata proposta con patrocinio dell’avvocatura regionale sulla base di una norma regionale dichiarata illegittima e che la successiva procura non avrebbe sanato il vizio; con il secondo motivo dedusse violazione della disciplina dei tetti di spesa, assumendo che il superamento del tetto non potesse ritenersi verificato prima dell’atto finale regionale di fine anno e che quindi la regressione tariffaria non fosse applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di procura alle liti, quando il giudice rilevi un difetto di rappresentanza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria in ogni fase e grado del giudizio; nel caso concreto la nuova procura rilasciata dall’ASL ai sensi della disciplina sopravvenuta ha sanato il vizio originario e ha escluso ogni difetto di ius postulandi. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, e in parte infondato, perché il potere dell’amministrazione sanitaria di fissare i tetti di spesa e applicare la regressione tariffaria rientra nella discrezionalità amministrativa finalizzata al contenimento della spesa sanitaria; il ritardo nella comunicazione degli importi non rende inapplicabile la regressione tariffaria, che tutela interessi generali e limiti di spesa considerati invalicabili. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    nella formulazione antecedente alla novella entrata in vigore il 4.7.09

    il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio, senza limiti derivanti da preclusioni o decadenze

  • art. 11, comma 8-bis, D.L. n. 35/2013

    ha autorizzato gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti regionali, tra cui le ASL

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • In tema di procura alle liti, il difetto originario di rappresentanza o autorizzazione è sanabile anche in corso di causa, in ogni fase e grado del giudizio, quando l’ordinamento consenta la regolarizzazione del potere di stare in giudizio.
  • La nullità della procura o della costituzione in giudizio non comporta automaticamente l’inammissibilità o nullità insanabile dell’atto quando intervenga una valida sanatoria successiva, idonea a conferire retroattivamente il potere processuale.
  • La determinazione dei tetti di spesa sanitaria e la conseguente regressione tariffaria rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione, finalizzata al contenimento della spesa pubblica e alla tutela di interessi generali.
  • Il ritardo nella comunicazione ai centri accreditati degli importi fissati a titolo di regressione tariffaria non esclude di per sé l’applicabilità del meccanismo di contenimento della spesa, se il limite di spesa risulta comunque superato e la misura sia prevista dall’assetto normativo.
  • Un motivo di ricorso che si risolva in una mera richiesta di diversa valutazione del merito, senza specifica critica in diritto alla ratio decidendi, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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