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Ordinanza

Ordinanza n. 1693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202208543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego del Commissario ad acta sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Bulgaria, adottato dopo il giudicato di annullamento di un precedente diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4839/2022, lamentando che il Commissario ad acta avesse nuovamente negato l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Bulgaria, nonostante il precedente giudicato di annullamento del diniego. Il testo non espone ulteriori motivi specifici né le censure articolate contro il nuovo atto.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito la controversia nel merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 27 ottobre 2026 per la decisione della causa e ha disposto che l'ordinanza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel giudizio di ottemperanza; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, soluzione adottata dal giudice nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida definizione della controversia, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare sul contenuto dell'atto contestato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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