Cassazione Penale, Sentenza n. 28086/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione e erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen.; il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe ricostruito i fatti in modo non conforme alla comunicazione di notizia di reato e, soprattutto, che la condotta non poteva essere qualificata come furto consumato perché la Polizia giudiziaria aveva svolto un servizio di osservazione e controllo continuo, seguendo i passaggi dell'azione furtiva (avvicinamento alla vittima, passaggio del portafoglio, occultamento da parte di Alamia) e intervenendo "immediatamente", impedendo così che l'agente acquistasse una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; pertanto il fatto sarebbe dovuto rimanere nello stato di tentativo o essere valutato diversamente
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse correttamente qualificata come furto consumato: la vittima aveva perso la disponibilità materiale del portafoglio senza accorgersene e gli autori avevano acquisito, anche se per breve tempo, la piena signoria della cosa occultandola; l'intervento successivo della Polizia, sebbene immediato, è maturato dopo la consumazione del reato e dunque non rileva ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena ridotta per il rito abbreviato: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa, come già inflitto in primo grado) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Reato di furto: punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; il fatto si compone di due momenti distinti: la sottrazione dalla sfera di controllo del detentore e l'impossessamento inteso come autonoma ed effettiva disponibilità della res da parte dell'agente
art. 56 cod. pen.
Norma sull"tentativo: rilevante per distinguere tra tentativo e consumazione quando l"azione criminosa non consegue la produzione dell"evento tipico; nel caso di furto si verifica il tentativo se permane la possibilità di intervento difensivo che impedisca la sottrazione o l'impossessamento
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Censura indicata nel ricorso: errore nella valutazione della prova e nella ricostruzione dei fatti, rispetto alla comunicazione di notizia di reato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione delle ragioni di fatto e diritto in cassazione; il motivo è stato esaminato nei limiti richiesti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni penali richiamate)
Principio applicato: l"impossessamento richiede piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa. La distinzione tra intervento della polizia casuale o estemporaneo e controllo continuativo scelto per esigenze investigative è decisiva: se la polizia ha scelto di non interrompere deliberatamente l'azione per fini investigativi la consumazione può realizzarsi; viceversa, se l'intervento impedisce materialmente l'acquisizione della disponibilità, il reato può rimanere nel tentativo
Massime di principio
- Il furto è consumato quando la vittima perde la materiale disponibilità della cosa e l'agente consegue una autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo
- L'intervento delle Forze dell'ordine rileva solo se è stato tale da impedire l'acquisizione della piena disponibilità della cosa; un intervento successivo, anche se "immediato", non impedisce la consumazione se il possesso era già stato realizzato
- Va valutata la natura della vigilanza: una semplice vigilanza generica o un intervento casuale non impediscono necessariamente la consumazione; il monitoraggio continuativo volto deliberatamente a interrompere l'azione può invece lasciare la condotta nello stato di tentativo se impedisce l'acquisizione del possesso
- Nel caso di occultamento della refurtiva da parte dell'autore nello stesso luogo e subito dopo la sottrazione, la condotta può integrare il furto consumato anche senza allontanamento dal luogo del fatto
- In procedure abbreviate e in sede di cassazione è necessario collegare le doglianze ai criteri previsti dagli artt. 173 disp. att. c.p.p. e 606 c.p.p.; in assenza di prova che l'intervento della polizia abbia impedito l'impossessamento, la qualificazione in furto consumato è solitamente confermata
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