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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione contestava: 1) l'illegittimità della revoca dell'ammissione della lista testimoniale presentata dall'imputato, sostenendo che la revoca fosse intempestiva in considerazione del rinvio dell'udienza di comparizione disposto prima dell'esaurimento degli atti introduttivi; 2) la sopravvenuta prescrizione del reato (art. 157 cod. pen.). La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente non ha prospettato un pregiudizio effettivo derivante dall'ipotizzato vizio processuale (principio di offensività processuale) e inoltre uno dei testi era stato comunque recuperato ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte indica che la prescrizione è effettivamente maturata il 21 maggio 2023 (reato commesso il 17 luglio 2015, con computo secondo artt. 157 e 161 c.p. e tenuto conto delle sospensioni per pandemia e per impedimento del difensore), ma la declaratoria di prescrizione è preclusa dall'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe Vecchio. Conseguentemente è stato confermato l'esito favorevole alla parte resistente: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.310,00 oltre accessori di legge. Pur rilevando che la prescrizione del reato è maturata il 21 maggio 2023, la Corte non ha potuto dichiararla a causa dell'inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma che disciplina la prescrizione del reato: la Corte considera i termini di prescrizione in combinato disposto con l'art. 161 c.p. per la determinazione della scadenza del termine estintivo.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma che disciplina gli effetti delle sospensioni e delle interruzioni nella determinazione del termine di prescrizione; utilizzata per il computo dei termini tenendo conto delle sospensioni indicate (pandemia e impedimento del difensore).

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma relativa al richiamo e alla produzione di testi: la Corte osserva che uno dei testi contestati è stato 'recuperato' ai sensi di tale articolo, riducendo il presunto pregiudizio derivante dall'esclusione della lista testimoniale.

  • Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016 (Mistretta, Rv. 266199)

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che, se il rinvio del dibattimento a udienza fissa è disposto prima della fine degli atti introduttivi, è ammesso il deposito di nuova lista testimoniale.

  • Sez. 5, n. 1387 del 18/11/2021 (Obasogie)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la rilevabilità del vizio processuale richiede non solo la difformità rispetto al tipo legale ma anche l'esistenza di un effettivo pregiudizio per la parte.

  • Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale, Rv. 231164)

    Giurisprudenza citata per il principio che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce talune pronunce (tra cui la dichiarazione della prescrizione) quando l'instaurazione del rapporto processuale risulti preclusa.

Massime di principio

  • Un vizio procedurale denunciato in cassazione è inammissibile se non viene dimostrato un "pregiudizio effettivo" derivante dal vizio: occorre spiegare come l'irregolarità abbia inciso sul diritto di difesa o sull'esito del giudizio.
  • La possibilità di depositare una nuova lista testimoniale sussiste quando il rinvio a udienza fissa avviene prima della conclusione degli atti introduttivi; tuttavia l'eventuale esclusione di testi va valutata in relazione al concreto pregiudizio provocato.
  • Il recupero di un teste ai sensi dell'art. 507 c.p.p. può attenuare o vanificare la doglianza relativa all'esclusione di testi, rendendo inammissibile la censura se non si dimostra l'effettivo pregiudizio.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di considerare le sospensioni e le interruzioni previste dalla legge (es. misure emergenziali, impedimenti del difensore) ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; in alcune fattispecie la prescrizione può maturare anche dopo la sentenza di appello.
  • In sede di cassazione, l'inammissibilità del ricorso può precludere la pronuncia sulla prescrizione se quest'ultima non è stata validamente dedotta e provata, con conseguenze anche sul carico delle spese processuali.

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