Cassazione Civile, Ordinanza n. 26227/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 702-bis c.p.c. con cui un avvocato chiedeva la condanna al rilascio di un immobile sito in Pozzuoli occupato dalla compagna del fratello. L'attore allegava di avere ricevuto il bene per legato da testamento olografo della madre e di avere già reperito un acquirente con preliminare di vendita, sicché il rilascio era necessario per procedere alla cessione. La convenuta resisteva sostenendo che la lite si inseriva in un più ampio conflitto successorio tra coeredi e che la propria presenza nell'immobile era giustificata dal godimento del bene insieme al compagno e alle figlie, sulla base delle disposizioni di ultima volontà dei genitori. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'azione fosse stata sostanzialmente qualificata come rivendicazione e che l'attore non avesse provato un valido titolo di acquisto, poiché il legato posto a base della domanda risultava già impugnato per falsità in altro giudizio. Nel ricorso per cassazione l'impugnante deduceva, in sintesi: violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere il giudice trasformato la domanda in rivendicazione senza previo contraddittorio; violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserita erronea esclusione dell'interesse ad agire; violazione delle regole sulla qualificazione della domanda e sulla natura reale/personale dell'azione di rilascio; erronea applicazione dell'attenuazione dell'onere probatorio nell'azione di rivendicazione; omesso esame del fatto che una parte dell'immobile sarebbe rimasta libera; nullità della liquidazione delle spese per motivazione assente sul valore della causa. La Cassazione però non ha esaminato nel merito questi motivi, ritenendo preliminarmente necessario integrare il contraddittorio nei confronti del fratello Gianluca Sepe, soggetto che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti e della difesa della resistente, risultava co-detentore del bene e titolare del rapporto familiare/comodatorio dedotto. Poiché l'azione di rilascio di un bene dato in comodato congiuntamente a due soggetti non poteva essere decisa senza la partecipazione di entrambi, la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio per litisconsorzio necessario non integro e ha cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa persona, perché provveda all'integrazione del contraddittorio e alla nuova decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per una ragione processuale preliminare rilevata d'ufficio: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del fratello della resistente, ritenuto co-destinatario del rapporto di godimento dell'immobile e soggetto necessario del giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso le parti davanti al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., affinché il processo riparta con contraddittorio integro. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda di rilascio dell'immobile.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di divieto di decisioni a sorpresa e necessità del contraddittorio preventivo sulla diversa qualificazione della domanda.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all'interesse ad agire.
art. 102 c.p.c.
interpretato dalla Corte nel senso che, quando l'azione di rilascio riguarda un bene dato in comodato congiuntamente a due soggetti, il giudizio deve svolgersi nei confronti di entrambi per litisconsorzio necessario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per i motivi di violazione di legge proposti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per i motivi di omesso esame di fatto decisivo e di vizi motivazionali.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione assente sulla liquidazione delle spese.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
applicato per cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice quando il contraddittorio non era stato correttamente instaurato.
Massime di principio
- L'azione diretta al rilascio di un immobile deve essere correttamente qualificata in base al suo contenuto sostanziale; tuttavia, quando dalla prospettazione e dalla difesa emerge che il bene era stato concesso o goduto congiuntamente da più soggetti, la domanda non può essere decisa senza la partecipazione di tutti i contitolari del rapporto di fatto o di godimento.
- Se il rapporto dedotto in giudizio è unitario e la pronuncia richiesta è destinata a incidere su più soggetti, la mancata chiamata di uno dei litisconsorti necessari integra un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, imponendo la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione il rilievo officioso del difetto di integrità del contraddittorio prevale sull'esame dei motivi di ricorso, quando la questione processuale è pregiudiziale e risolutiva.
- Quando l'attore fonda la domanda su un titolo di acquisto contestato o già impugnato in altro giudizio, la prova del diritto fatto valere resta a suo carico; l'attenuazione dell'onere probatorio nell'azione di rivendicazione opera solo nei limiti in cui sia comunque dimostrato un valido titolo di acquisto.
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