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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07619/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che confermava la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di beni. I motivi principali sono: (1) violazione degli artt. 1 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 per aver qualificato il proposto come pericoloso generico (art. 1 lett. b) senza che tale pericolosità fosse stata adeguatamente proposta o prospettata, e per mancanza del requisito di attualità della pericolosità, atteso che il ricorrente sarebbe stato estromesso dall'associazione mafiosa nel 2013 e i fatti successivi non dimostrerebbero un riavvicinamento; (2) violazione dell'art. 24 D.Lgs. n. 159/2011 e illegittimità della confisca di prevenzione perché in un processo penale precedente era stato escluso il carattere di sproporzione dei beni e non sarebbe stata dimostrata l'epoca di acquisizione o la illecita provenienza, con particolare riferimento alla somma di euro 51.797,10 risultante su un libretto intestato alla moglie Melania Buffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la requalificazione della pericolosità operata nel procedimento di prevenzione sia legittima se il giudice esercita tale potere previa interlocuzione sulle questioni dedotte o deducibili e quindi in presenza di effettiva possibilità di contraddittorio. Ha inoltre ritenuto non manifesta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, richiamando elementi che attesterebbero il contributo del proposto a contesti mafiosi e condotte successive che giustificano l'attualità della pericolosità. Sulla confisca, la Corte ha distinto tra confisca penale (art. 240-bis c.p.) e confisca di prevenzione, ritenendo che nel giudizio di prevenzione siano emersi elementi nuovi rispetto al precedente rigetto della confisca penale e che il giudice di prevenzione abbia adeguatamente motivato la sproporzione e la possibile fittizia intestazione a terzi (coniuge). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)

    Usato per disciplinare le misure di prevenzione. Qui è invocato l'art. 1 (definizioni, pericolosita' generica ex lett. b), l'art. 19/26 (presunzioni e effetti rispetto ai terzi conviventi) e l'art. 24 (regole sulla confisca di prevenzione). La Corte ammette la riquadratura della pericolosita' nel procedimento di prevenzione purché sia garantito il contraddittorio; inoltre applica i criteri di sproporzione e la valutazione della fittizieta' dell'intestazione a terzi.

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4 e art. 3 richiamati)

    Normativa storica sulle misure di prevenzione personali; richiamata per i profili procedurali e per la limitazione dei rimedi in cassazione (ricorso per violazione di legge avverso decreto di Corte d'Appello). La Corte precisa che la doglianza sulla motivazione in cassazione e' ammissibile solo se si contesta la mancanza o la mera apparenza della motivazione.

  • Codice penale, art. 240-bis (confisca allargata)

    Richiamato per distinguere la confisca penale (anche allargata) dalla confisca di prevenzione. La Cassazione osserva che la preclusione tra i due istituti opera solo se il primo giudizio ha riguardato gli stessi beni e lo stesso presupposto della sproporzione e non sono emersi elementi nuovi nel successivo procedimento di prevenzione.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiesto nel quadro fattuale: è richiamato come reato 'spia' di adesione ad organizzazione mafiosa ed è utilizzato per valutare la gravità degli eventi e l'appoggio di esponenti mafiosi alle attività imprenditoriali del proposto, ai fini della misura di prevenzione.

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione il giudice può riquadrare la tipologia di pericolosità (es. da qualificata a generica) purché le parti siano messe in condizione di discutere gli elementi di fatto su cui si fonda la diversa qualificazione; la violazione del principio di correlazione sussiste solo se la difesa non ha potuto confrontarsi sugli elementi rilevanti.
  • La verifica dell'attualità della pericolosità è essenziale per l'applicazione delle misure di prevenzione personali: occorre valutare il complesso degli elementi successivi ai fatti storici che possano indicare una persistenza o ripresa di relazioni criminali.
  • La confisca di prevenzione si distingue dalla confisca penale (art. 240-bis c.p.): la preclusione tra i due istituti opera solo se il giudizio penale ha già valutato gli stessi beni, la stessa disponibilità e lo stesso presupposto della sproporzione e nel procedimento successivo non emergono elementi nuovi.
  • La posizione di un coniuge o convivente titolare formale di beni può essere scrutinata nel procedimento di prevenzione: l'assenza di reale capacita' economica del terzo e la contiguità con il proposto possono far ritenere l'intestazione fittizia.
  • In Cassazione contro i decreti di Corte d'Appello in materia di misure di prevenzione il sindacato è limitato a vizii di legge: le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si denuncia la sua totale mancanza o mera apparente apparenza (mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità).
  • Chi propone ricorso inammissibile può essere condannato alle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, a una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

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