Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/10/2018 n. 25464 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, in assenza di un provvedimento di liquidazione o contestazione da parte dell’Amministrazione e dopo la scadenza dei termini per l’accertamento, il credito indicato in dichiarazione dovesse considerarsi definitivamente consolidato. Deduceva inoltre un possibile contrasto con l’art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, relativo alla tutela dei beni e dei diritti patrimoniali.

La decisione

La tesi del contribuente è stata esclusa. La mera esposizione di un credito nella dichiarazione dei redditi, anche se non contestata entro i termini ordinari per l’accertamento e non seguita da un provvedimento di liquidazione, non determina automaticamente la cristallizzazione del diritto al rimborso. L’Amministrazione conserva il potere di contestare l’esistenza o l’ammontare del credito. Non sussiste contrasto con l’art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, poiché la tutela convenzionale riguarda crediti già accertati, liquidi ed esigibili, tali da essere entrati nel patrimonio del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU

    La disposizione tutela i diritti patrimoniali già sufficientemente determinati, in particolare i crediti accertati, liquidi ed esigibili. Non garantisce invece automaticamente un credito soltanto dichiarato dal contribuente e ancora suscettibile di verifica da parte dell’Amministrazione.

  • Disciplina della riscossione delle imposte sui redditi mediante versamento diretto e dei rimborsi

    La dichiarazione del contribuente costituisce una fonte di allegazione del credito, ma non comporta di per sé il definitivo riconoscimento del rimborso. Anche dopo la scadenza dei termini per la rettifica, in assenza di liquidazione, l’Amministrazione può contestare il credito.

Massime di principio

  • L’indicazione di un credito nella dichiarazione fiscale non equivale automaticamente al suo riconoscimento definitivo da parte dell’Amministrazione.
  • La scadenza dei termini ordinari per l’accertamento non consolida necessariamente un credito non ancora liquidato, né impedisce ogni successiva contestazione della sua esistenza o misura.
  • Per beneficiare della tutela patrimoniale prevista dalla CEDU, il credito deve essere già accertato, liquido ed esigibile; una mera pretesa dichiarativa e controversa non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve distinguere tra credito semplicemente esposto in dichiarazione e credito formalmente riconosciuto o definitivamente accertato, poiché solo quest’ultimo presenta normalmente i caratteri di un diritto patrimoniale consolidato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.