Cassazione Penale, Sentenza n. 19285/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per concorso nella rapina aggravata: contestano la mancata prova del dolo specifico e del concorso (soprattutto nella forma "anomala" prevista dall'art. 116 c.p.), deducono errore di qualificazione (percosse/minacce vs. rapina), chiedono l'applicazione dell'attenuante della lieve entità e contestano la determinazione della pena per insufficiente considerazione dell'età e delle condizioni personali. Hanno sollecitato anche l'acquisizione delle registrazioni video a supporto della loro versione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per aspecificità, la maggior parte dei motivi che sollevavano contestazioni sulla valutazione probatoria operata dai giudici di merito e sulle doglianze relative alla qualificazione del fatto e alla determinazione della pena. Tuttavia ha ritenuto fondati i motivi relativi all'art. 116 c.p. (concorso anomalo) in quanto la motivazione della Corte d'appello non ha adeguatamente dimostrato la consapevolezza dei ruoli reciproci e la prevedibilità concreta dell'evento commesso dal coautore; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'attenuante ex art. 116, secondo comma, c.p., e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto a diversa sezione della Corte d'appello di Roma. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le affermazioni di responsabilità degli imputati sono state rese irrevocabili.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen. (secondo comma)
La Corte interpreta l'art. 116 come la disposizione che disciplina il cosiddetto "concorso anomalo": per affermarlo occorre dimostrare la consapevolezza, da parte del concorrente, del ruolo degli altri e la previsione concreta del diverso reato commesso dal coautore; la prevedibilità va valutata in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte conferma che, oltre all'art. 110, per il concorso anomalo è necessario accertare la volontà unitaria e la consapevolezza del ruolo altrui
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina; la decisione conferma la qualificazione del fatto come rapina aggravata fatta dai giudici di merito, salvo il rilievo specifico sul profilo del concorso anomalo
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità personale e alla misura della pena; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze costituzionali prospettate senza adeguata specificazione
art. 311 cod. pen. (attenuante della lieve entità)
La Corte richiama i criteri di interpretazione (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024): l'attenuante della lieve entità richiede valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando la lievità manca rispetto all'evento, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze o all'entità del danno/ pericolo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato l'aspecificità di molte doglianze che tentavano di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove
Sentenza Corte Cost. n. 86/2024
Utilizzata come riferimento per l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità anche al reato di rapina e per i relativi criteri di valutazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito delle risultanze probatorie: contestazioni generiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili. Per ottenere annullamento per vizio di motivazione bisogna indicare profili specifici e decisivi di illogicità o di carenza argomentativa.
- Per affermare il "concorso anomalo" ex art. 116 c.p. non è sufficiente la presenza congiunta dei coimputati o l'ammissione di avere visto un altro sottrarre la refurtiva: bisogna dimostrare la consapevolezza reciproca dei ruoli e la prevedibilità concreta dell'evento commesso dal coautore, valutata alla luce della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali.
- La prevedibilità del diverso reato commesso da un coautore va valutata concretamente (prognosi a posteriori non automatica); elementi utili sono condotte antecedenti, rapporti fra i concorrenti, modalità dell'azione e contesto operativo.
- La riqualificazione del reato (es. da rapina a percosse/lesioni) richiede una ricostruzione processuale alternativa fondata su elementi decisivi, non su mere ipotesi o su ricostruzioni frammentarie; altrimenti la Cassazione la dichiara inammissibile.
- L'attenuante della lieve entità (art. 311 c.p.) va valutata sul complesso del fatto: valore della refurtiva, modalità, mezzi, pericolosità e conseguenze per le vittime. Richieste generiche di applicazione dell'attenuante senza confronto puntuale con la motivazione di merito sono inammissibili.
- Per sostenere in appello o in cassazione che non si era a conoscenza dell'azione predatoria di un coimputato, è efficace produrre elementi concreti (es. filmati, dichiarazioni che attestino l'assenza di previsione, prove della diversa dinamica) che dimostrino l'imprevedibilità dell'evento.
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