Cassazione Penale, Sentenza n. 40536/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Bari che aveva respinto il reclamo del ricorrente contro il diniego di liberazione anticipata relativo al semestre 16/04/2020-16/10/2020. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione reiettiva originaria si fondava su una condotta successiva (ammonizione di novembre 2020) e che il Tribunale avrebbe introdotto, in violazione del principio devolutivo, una nuova ragione giustificatrice del diniego basata sulla revoca della detenzione domiciliare dell'11 agosto 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che il ripristino dello stato detentivo, dovuto a comportamenti indicativi della mancata adesione al percorso di risocializzazione (e che avevano portato alla revoca della detenzione domiciliare), era dato obiettivo già considerato dal Magistrato di Sorveglianza, per cui non sussisteva violazione del principio devolutivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte che ha proposto ricorso inammissibile; qui è stata utilizzata per quantificare e disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
principio devolutivo
Principio invocato dal ricorrente: impedisce al giudice d'appello (o al giudice del reclamo) di basare la decisione su fatti o ragioni non dedotte nel rito o grado precedente. La Corte ha ritenuto che qui non si fosse violato il principio perché la circostanza della revoca della detenzione domiciliare era un fatto già conosciuto e considerato.
Massime di principio
- La revoca di misure alternative (es. detenzione domiciliare) intervenuta nel periodo oggetto di valutazione costituisce un dato obiettivo che può giustificare il diniego di liberazione anticipata.
- Per contestare efficacemente una decisione per violazione del principio devolutivo occorre dimostrare che il giudice ha fondato la decisione su fatti o ragioni effettivamente ignote alla parte nella fase precedente; se il fatto era già noto, la censura è destinata a fallire.
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare oltre alle spese processuali anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la fondatezza preventiva del ricorso prima di proporlo.
- Nelle impugnazioni contro il diniego di misure premiali è determinante evidenziare specificamente quale elemento fattuale o giuridico non sia stato considerato o sia stato valutato erroneamente, anziché limitarsi a deduzioni generiche sulla motivazione.
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