Sentenza n. 5544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e comunque infondato il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di un terreno ricadente in zona agricola di pregio ambientale, sottoposto a vincolo paesaggistico e sismico, aveva realizzato manufatti abusivi. Dopo il rigetto non impugnato dell’istanza di condono edilizio, il Comune aveva adottato ordinanze di demolizione nel 2007 e nel 2021. L’ordinanza del 2021 era rimasta ineseguita e, accertata l’inottemperanza, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale e successivamente irrogato, con determinazione del 9 maggio 2023, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008. Il proprietario aveva impugnato sia la sanzione sia nuovamente l’ordinanza di demolizione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso in parte irricevibile, perché l’ordinanza del 2021 era stata impugnata oltre il termine decadenziale, e in parte inammissibile, perché non erano stati dedotti vizi propri della determinazione sanzionatoria, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. In appello sono stati dedotti ingiustizia, illogicità, carenza di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse all’appello, la violazione del ne bis in idem e ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha ritenuto fondate, anzitutto, entrambe le eccezioni preliminari del Comune: la sentenza di primo grado era sorretta da autonome rationes decidendi, comprendenti irricevibilità, inammissibilità e infondatezza nel merito, ma l’appello aveva censurato soltanto i profili processuali, senza contestare la statuizione di merito, con conseguente difetto di interesse; inoltre sussisteva sostanziale identità di petitum e causa petendi rispetto al precedente giudizio definito con la sentenza del TAR n. 11713/2022. Il Collegio ha tuttavia scelto di decidere secondo il criterio della ragione più liquida, senza formalizzare tali preclusioni. Nel merito processuale, ha confermato che l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 2021, notificata nel febbraio 2021 e contestata soltanto nel luglio 2023, era irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 41 c.p.a. Ha inoltre confermato l’inammissibilità dell’impugnazione della determinazione sanzionatoria, poiché il ricorrente non aveva formulato specifiche censure contro tale atto, in violazione dell’art. 40 c.p.a., limitandosi a contestare indirettamente la pregressa ordinanza demolitoria. Anche considerando il merito, la sanzione è stata ritenuta legittima quale atto dovuto e automatico secondo lo schema legge-fatto-effetto, derivante dall’accertamento dell’inottemperanza a ordini di demolizione ormai non contestabili. La commisurazione nella misura massima è stata ritenuta obbligata dalla presenza dei vincoli paesaggistico e sismico. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare l’ordinanza di demolizione decorre dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto; l’impugnazione proposta oltre tale termine è irricevibile.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso deve contenere specifiche censure riferite all’atto impugnato; la mancata deduzione di vizi propri della determinazione sanzionatoria ne determina l’inammissibilità.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza, secondo lo schema legge-fatto-effetto.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
L’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale costituisce conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, una volta accertata dall’amministrazione.
art. 15, commi 2 e 3, l.r. Lazio n. 15/2008
La disciplina regionale concorre a fondare l’irrogazione della sanzione amministrativa per l’inottemperanza agli ordini di demolizione.
legge n. 326/2003
Il rigetto non impugnato della domanda di condono costituisce il presupposto degli ordini di demolizione relativi ai manufatti abusivi.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado è sorretta da più rationes decidendi autonome, l’appello è inammissibile o comunque privo di interesse se non censura ciascuna statuizione idonea, da sola, a sorreggere il dispositivo; il giudice può comunque decidere la controversia sulla base della ragione più liquida senza formalizzare tutte le questioni pregiudiziali.
- L’ordinanza di demolizione deve essere impugnata entro il termine decadenziale decorrente dalla sua notificazione o piena conoscenza; non è possibile contestarla tardivamente attraverso l’impugnazione di un successivo atto meramente consequenziale, quale la sanzione per inottemperanza.
- L’impugnazione della sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione richiede la deduzione di specifici vizi propri dell’atto sanzionatorio; le censure rivolte esclusivamente contro l’originaria ordinanza demolitoria, ormai divenuta inoppugnabile, non rendono ammissibile il ricorso contro la sanzione.
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, che consegue automaticamente all’accertamento del fatto-inottemperanza secondo lo schema legge-fatto-effetto.
- La presenza di vincoli paesaggistici e sismici sull’area interessata dagli abusi impone l’applicazione della sanzione pecuniaria nella sua misura massima, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
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