Cassazione Penale, Sentenza n. 5017/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto che aveva confermato il rigetto dell\'istanza di revoca della confisca patrimoniale disposta nei confronti di beni formalmente intestati a Maria Calà ma ritenuti nella disponibilità sostanziale del marito Antonino Barata, indiziato di appartenere a Cosa nostra. La ricorrente deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento alla mancata rilevanza della cosiddetta prova nuova ex art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in particolare denunciando un errore percettivo nel computo della sproporzione (attribuzione della somma di 92.000 euro, ricavata da una vendita immobiliare, tra le uscite e non tra le entrate) e l\'irrilevanza giudicata delle sentenze della Commissione tributaria che avrebbero attestato la regolare provenienza dei mezzi finanziari aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l\'applicazione, da parte della Corte d\'appello, dei principi relativi alla revoca ex art. 7 L. 1423/1956: la revoca richiede la sussistenza di una prova nuova, idonea a incidere decisivamente sul corredo fattuale su cui si fondava la misura. La Corte ha considerato non decisive le prove dedotte dalla ricorrente (consulenza di parte, contratto di compravendita, e sentenze tributarie), ritenendole non idonee a rimuovere la valutazione, fondata su plurime emergenze fattuali, secondo cui i beni erano provento dell\'attività illecita collegata all\'associazione mafiosa. Ha anche affermato l\'irrilevanza vincolante delle sentenze tributarie nel giudizio di prevenzione. Per effetto dell\'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 7
Disciplina la procedura speciale di revoca della confisca per 'prova nuova'. La Corte interpreta la norma nel senso che la prova nuova deve essere sopravvenuta o scoperta incolpevolmente dopo la definitività del provvedimento e deve essere idonea a determinare una decisiva incrinatura del quadro probatorio originario.
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 4
Richiamata come norma che disciplina il regime delle impugnazioni dei provvedimenti applicativi e fornisce parametri interpretativi anche per i rimedi straordinari come la revoca ex art. 7.
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 28
Norma relativa alla revocazione nella disciplina più recente delle misure di prevenzione; la Corte spiega che la stessa non trova applicazione ratione temporis al caso specifico, perciò si applica la disciplina previgente (L. 1423/1956).
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 117
Richiamato in relazione alla normativa transitoria: l\'art. 117 individua atti procedimentali rilevanti per stabilire la normativa applicabile; la Corte ha ritenuto che, alla data utile, la richiesta di applicazione della confisca era già stata formulata, escludendo l\'applicazione del d.lgs. 159/2011.
legge 27 dicembre 1956 n. 1423, art. 2-ter
Richiamata dalla ricorrente come parametro sostanziale per contestare l\'esecuzione della confisca; la Corte ha proceduto peroï ad esaminare la revoca secondo gli schemi dell\'art. 7, valutando la novità probatoria e l\'adeguatezza delle prove dedotte.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l\'obbligo di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili, salvo elementi che escludano la colpa; la Corte ha applicato l\'art. 616 c.p.p. determinando la sanzione in euro 3.000.
Massime di principio
- La revoca della confisca ex art. 7 L. 1423/1956 richiede la presenza di una prova nuova, ossia un elemento sopravvenuto o scoperto incolpevolmente dopo la definitività del provvedimento, che sia idoneo a incidere in modo decisivo sul giudizio originario.
- Non sono considerate prova nuova le circostanze o i documenti che erano deducibili ma non dedotti nel procedimento di prevenzione, salvo che il ricorrente dimostri l\'impossibilità di dedurli per causa di forza maggiore.
- Le sentenze dei giudici tributari e le determinazioni amministrative, pur utilizzabili nel processo, non hanno valore vincolante nel giudizio di prevenzione e sono soggette al libero apprezzamento del giudice penale in materia di sproporzione tra redditi e patrimoni.
- In Cassazione avverso provvedimenti di revoca ex art. 7 la censura consentita è principalmente per violazione di legge; le questioni di merito sull\'apprezzamento della prova difficilmente sono rimesse al sindacato di legittimità.
- Chi era stato regolarmente citato nel procedimento di prevenzione ma ha scelto di non partecipare può comunque proporre l\'istanza di revoca ai sensi dell\'art. 7; tuttavia dovrà fornire prova veramente nuova e convincente per ottenere la rimozione ex tunc della confisca.
- Chi intende proporre istanza di revoca dovrebbe concentrare la propria strategia sulla raccolta di elementi probatori prodotti o venuti alla luce dopo la conclusione del procedimento di prevenzione, e documentare l\'irrimediabile impossibilità di dedurre prima eventuali elementi già esistenti.
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