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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25026/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui una società cooperativa chiedeva il rimborso/riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta per incrementi occupazionali, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, per assunzioni effettuate negli anni 2003-2006, oltre la soglia di euro 100.000 nel triennio. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il beneficio non fosse soggetto ai limiti della regola de minimis perché misura generale di promozione dell'occupazione, non configurante aiuto di Stato in senso comunitario. L'Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR esaminato il tema dell'indebita compensazione di crediti non ancora maturati; 2) eccezione di giudicato esterno, formatosi in altra causa tra le stesse parti sulla medesima questione almeno per l'annualità 2003; 3) violazione dell'art. 7, comma 10, L. n. 388/2000 e dell'art. 63 L. n. 289/2002, per avere la CTR escluso che, nel calcolo del limite massimo de minimis, debba considerarsi anche il credito d'imposta per nuovi investimenti ex art. 8 L. n. 388/2000; 4) ulteriore violazione delle medesime norme e dei regolamenti CE/UE richiamati, per non avere la CTR applicato la regola de minimis nella determinazione del tetto massimo del credito.

La decisione

La Corte dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Accoglie il secondo motivo nella parte in cui rileva l'efficacia del giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione di Cassazione n. 17441/2012, limitatamente all'annualità 2003, con conseguente stabilizzazione del rigetto della domanda della contribuente per quell'anno. Quanto alle annualità 2004-2006, accoglie il terzo e il quarto motivo: afferma che il credito d'imposta per incrementi occupazionali è soggetto alla regola de minimis e che, nel calcolo del relativo massimale, può concorrere anche il diverso credito per nuovi investimenti di cui all'art. 8 L. n. 388/2000; ritiene quindi errata la decisione della CTR che aveva escluso l'applicazione del limite. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di adeguata localizzazione degli atti processuali e delle deduzioni rilevanti. La sentenza impugnata è cassata; la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le spese di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono poste a carico della società controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di decidere sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa norma, purché restino immutati petitum e causa petendi e la pronuncia trovi fondamento nei fatti ritualmente acquisiti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre con chiarezza e specificità i profili di fatto e di diritto e rendere intellegibili le censure; la mancanza di tale contenuto minimo ne comporta l'inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La funzione filtro opera solo quando la sentenza impugnata sia conforme ai principi di diritto consolidati; non esonera dalla verifica se la decisione non abbia fatto corretta applicazione delle norme e della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 7, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    "all'ulteriore credito di imposta ... si applica la regola de minimis"

    Il credito d'imposta per nuove assunzioni è riconosciuto entro il limite quantitativo previsto dalla regola de minimis, cioè entro una soglia massima nel triennio, e non in relazione al numero dei lavoratori assunti.

  • art. 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Il diverso credito d'imposta per nuovi investimenti può concorrere alla determinazione complessiva del plafond rilevante ai fini del rispetto del limite de minimis.

  • art. 63, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La proroga del regime di incentivi mantiene ferma l'applicazione della disciplina dell'art. 7, comma 10, L. n. 388/2000, inclusa la soglia de minimis.

  • Regolamento CE n. 69 del 2001

    Richiamato come quadro sovranazionale sugli aiuti di importo esiguo, coerente con la soglia de minimis.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    Non esclude l'applicazione del limite de minimis al credito d'imposta per incrementi occupazionali; la CTR ne aveva dato lettura non condivisa dalla Corte.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella disciplina generale del ricorso e del riparto dell'onere di allegazione; nel caso concreto rileva soprattutto il difetto di specificità e localizzazione delle deduzioni nel primo motivo.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale tributaria richiamata nel primo motivo di ricorso, in relazione alla dedotta omessa pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali collegate all'incremento occupazionale, quando il legislatore richiama la regola de minimis, il beneficio va contenuto entro il plafond complessivo previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria, anche se la misura persegua finalità generali di politica economica.
  • Il limite de minimis può essere rispettato tenendo conto, nel cumulo dei vantaggi fruiti nel triennio, anche di altri crediti d'imposta previsti dalla medesima legge, se la disciplina li rende cumulabili ai fini del massimale complessivo.
  • Il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza di Cassazione tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico produce effetto preclusivo nel successivo giudizio, almeno nei limiti oggettivi e temporali del rapporto già deciso.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non sono trascritte o localizzate in modo preciso le allegazioni e gli atti processuali rilevanti per verificare la dedotta omissione.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide la domanda sulla base di una ricostruzione fattuale autonoma o di una diversa norma, purché restino invariati petitum e causa petendi.
  • Quando la controversia è definita sulla base di principi di diritto consolidati e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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