Cassazione Civile, Ordinanza n. 18220/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva condannato una società al risarcimento del danno per asserito inadempimento a un patto parasociale relativo a un'ATI per la progettazione e realizzazione della rete di teleriscaldamento di Novara. La soccombente aveva impugnato il lodo per nullità davanti alla corte d'appello, deducendo principalmente la mancanza di imparzialità del presidente del collegio arbitrale, in ragione di rapporti personali e familiari con il difensore della controparte, e chiedendo anche la rimessione in termini per produrre ulteriori risultanze investigative. La corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile il motivo sulla terzietà dell'arbitro, ritenendo che la nullità non fosse stata dedotta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., e aveva inoltre reputato infondate o irrilevanti le doglianze sulla tempestività della ricusazione, sulla disclosure dell'arbitro e sulla liquidazione equitativa del danno. In cassazione la ricorrente ha censurato tale approdo con otto motivi: violazione dell'art. 829 c.p.c. per avere qualificato come inammissibile il motivo sulla parzialità dell'arbitro; violazione dell'art. 815 c.p.c. sulla ricusazione e sulla nozione di rapporti tali da far dubitare della serenità di giudizio; violazione degli artt. 153, 345 e 815 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per il mancato esame di una seconda relazione investigativa e della richiesta di rimessione in termini; omesso esame della mancata disclosure dell'arbitro; violazione degli artt. 1226 c.c., 101 e 829 c.p.c. sulla liquidazione equitativa del danno senza contraddittorio; violazione degli artt. 1226 c.c., 823 e 829 c.p.c. sulla mancanza dei presupposti della liquidazione equitativa; e vizio motivazionale in relazione al preteso contrasto con l'ordine pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità del motivo di nullità del lodo per difetto di imparzialità del presidente del collegio arbitrale. Ha affermato che, ai fini dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., la nullità derivante dalle cause di ricusazione dell'arbitro ex art. 815 c.p.c. è dedotta nel giudizio arbitrale quando la parte proponga l'istanza di ricusazione nel corso del procedimento e ne renda edotti gli arbitri, anche se il relativo procedimento davanti al presidente del tribunale sia stato poi dichiarato tardivo. Di conseguenza, la questione non poteva essere dichiarata inammissibile, ma doveva essere esaminata nel merito dalla corte d'appello. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 815 c.p.c.
La causa di ricusazione per rapporti di parentela, convivenza o commensalità abituale con difensori o parti ricorre quando vi siano rapporti idonei a far dubitare della serenità di giudizio; la ricusazione deve essere proposta entro dieci giorni dalla conoscenza della causa.
art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c.
"la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale"
La nullità del lodo per vizi della nomina o dell'imparzialità dell'arbitro è deducibile in impugnazione solo se già prospettata nel giudizio arbitrale; la proposizione dell'istanza di ricusazione nel procedimento arbitrale integra tale deduzione.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di rimessione in termini, ma i motivi relativi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'ammissione di documenti nuovi in appello, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 1226 c.c.
Richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno da parte degli arbitri, ma il relativo esame è stato assorbito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio nella liquidazione equitativa del danno, ma il motivo è stato assorbito.
art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c.
Richiamato per contestare la motivazione del lodo in tema di liquidazione equitativa del danno, ma il tema è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure di legittimità sono state formulate sotto i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione apparente.
Massime di principio
- In materia di arbitrato rituale, la nullità del lodo fondata sul difetto di imparzialità o su una causa di ricusazione dell'arbitro è deducibile in cassazione o nel giudizio di impugnazione solo se la relativa questione sia stata già prospettata nel corso del procedimento arbitrale.
- La proposizione dell'istanza di ricusazione agli arbitri nel corso del procedimento, con conseguente loro conoscenza della dedotta causa di incompatibilità, è sufficiente a integrare il requisito della deduzione della nullità "nel giudizio arbitrale" richiesto dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c.
- Ai fini della ricusazione dell'arbitro, il termine di dieci giorni decorre dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione; tuttavia, una volta che la parte abbia già introdotto la questione nel procedimento arbitrale, non può essere dichiarata inammissibile l'impugnazione del lodo per il solo fatto che il procedimento di ricusazione sia stato ritenuto tardivo dal giudice competente.
- Quando una questione è pregiudiziale e conduce alla cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito del lodo o altri profili processuali e sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18129/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18130/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18131/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18133/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18134/2023 del 26/06/2023
- ordinanza_civile · 26 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18135/2023 del 26/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →