Cassazione Penale, Ordinanza n. 39059/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per più capi di imputazione, deducendo un solo motivo: violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di contraffazione della tessera sanitaria e della carta di identità. Secondo il ricorrente, il termine di prescrizione sarebbe stato erroneamente calcolato perché la data di commissione del fatto sarebbe stata individuata in base a un ragionamento presuntivo, assumendo che i documenti falsi fossero stati formati alla data di emissione desunta a ritroso dalla scadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché fondato su un ragionamento presuntivo: il ricorrente assumeva una data certa di formazione dei documenti falsi, ma la loro completa falsità non consentiva di ricavare un riferimento temporale preciso dal quale far decorrere la prescrizione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato in relazione al capo A, quale norma sul concorso di persone nel reato.
art. 56 c.p.
richiamato in relazione al capo A, quale norma sul tentativo.
art. 640 c.p.
richiamato in relazione al capo A, quale truffa tentata in concorso.
art. 61 n. 7 c.p.
richiamato come aggravante contestata nel capo A.
art. 494 c.p.
richiamato in relazione al capo B, quale reato di sostituzione di persona.
art. 61 n. 2 c.p.
richiamato come aggravante contestata nei capi B.
art. 81 cpv. c.p.
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati.
art. 477 c.p.
richiamato in relazione al capo B, quale falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
art. 482 c.p.
richiamato in relazione al capo B, quale richiamo alla falsità materiale commessa dal privato.
art. 495 c.p.
richiamato in relazione al capo D, quale falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il motivo di ricorso per prescrizione si fonda sull'assunto della data di formazione di un documento integralmente falso, il ragionamento non può essere accolto se la falsità totale del documento impedisce di individuare con certezza un momento temporale preciso da cui far decorrere il termine prescrizionale.
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione deve poggiare su un dato temporale oggettivamente ricostruibile; non è sufficiente un calcolo meramente presuntivo fondato su elementi non certi.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime sanzionatorio processuale.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo è manifestamente infondato e non introduce un effettivo tema di diritto, ma si risolve in una contestazione congetturale della ricostruzione del fatto.
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