Ordinanza n. 2053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), n. 01558/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 1558/2026, come integrata dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1409/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
Camozzi Group s.p.a. ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio. Nella presente fase ha chiesto di chiarire o modificare gli effetti dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1409/2026, sostenendo la possibilità di prestare la garanzia richiesta anche mediante un contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione assicurativa a prima richiesta scritta, in luogo di una garanzia bancaria. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non si è opposta all’istanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’istanza non riguardasse la mera interpretazione della portata dell’ordinanza n. 1409/2026, ma richiedesse una sua parziale modifica. Considerate le circostanze dedotte dall’impresa e la mancata opposizione dell’Autorità, ha accolto l’istanza e modificato l’ordinanza cautelare, consentendo a Camozzi Group s.p.a. di prestare l’idonea garanzia anche mediante contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione di tipo assicurativo. Le spese della presente fase processuale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando una parte chiede di estendere o modificare le modalità esecutive di una misura cautelare già adottata, la relativa istanza, se non si limita a chiarire il significato dell’ordinanza, deve essere qualificata come richiesta di parziale modifica della misura cautelare.
- In presenza di circostanze dedotte dall’istante e della mancata opposizione dell’amministrazione, la misura cautelare può essere modificata consentendo una modalità alternativa di prestazione della garanzia, purché sia ritenuta idonea dal giudice.
- Una garanzia assicurativa a prima richiesta scritta può essere ammessa, quale contratto autonomo di garanzia, in alternativa alla garanzia bancaria, quando il giudice ne riconosca l’idoneità ai fini della misura cautelare.
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