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Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento 1 - in via autonoma - del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo, appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di intensività e quindi in ragione di un monte ore complessivo non inferiore alle 20 ore a settimana, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di rivalutazione ed elaborazione di un progetto di trattamento integrato del 12.05.2025 e del 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna; 2 - in via autonoma e comunque in via subordinata alla domanda sub 1) - per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di estensività e quindi in ragione di 4 ore a settimana di prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), 1 ora a settimana di prestazioni logopediche, 1 ora a settimana di psico-motricità, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di valutazione e autorizzazione dell’intervento privato in essere formulate in data 12.05.2025 e 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna; 3 - per l’effetto di quanto statuito sulle domande sub 1) e/o sub 2) e comunque anche in via autonoma - per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dei ricorrenti, in proprio e nella indicata qualità, anche a titolo di risarcimento del danno, al rimborso delle spese sostenute privatamente per l’esecuzione di interventi psico-educativi ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis) in favore della minore -OMISSIS-, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla messa in lista d’attesa del 12.01.2023 (ovvero, in via subordinata, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla rivalutazione funzionale del 26.02.2025 o dalla prima prestazione successiva all’istanza del 12.05.2025) e fino all’ultima prestazione precedente la effettiva presa in carico dell’Amministrazione resistente, per un importo complessivo non inferiore ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia; 4 - per l’effetto di quanto statuito sulla domanda sub 3) - per la condanna dell’Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro pari ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, anche in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia; 5- in ogni caso - per l’annullamento, ove occorrer possa, di ogni atto e/o provvedimento amministrativo - anche regolamentare, interlocutorio e istruttorio -presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio- e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data 12.05.2025, ivi espressamente compresi la nota prot. -OMISSIS- del 15.07.2025 a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del 24.09.2025 denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio - e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data 12.05.2025, ivi espressamente compresi la nota prot. -OMISSIS- del 15.07.2025 a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del 24.09.2025 denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/1/2026: della Nota del Direttore del Distretto di -OMISSIS-, recante prot. -OMISSIS- del 23.12.2025 e avente ad oggetto “ASL -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- altri-TAR Piemonte – R.G. 2535/2025 Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026 – Richiesta di aggiornamento”, nella parte in cui ha espressamente respinto sia l’istanza di rimborso delle spese già sostenute dai ricorrenti per le prestazioni di logopedia e psicomotricità erogate da professionisti privati, sia l’istanza di rimborso delle spese da sostenere per i medesimi interventi e nella parte in cui ha implicitamente respinto sia l’istanza diretta ad ottenere la determinazione complessiva del fabbisogno aggiornato della minore, sia la elaborazione di un progetto terapeutico integrato e intensivo; ove occorrer possa, del Verbale dell’Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità dei minori del Distretto di -OMISSIS-, seduta del 13.11.2025, recante prot. n. -OMISSIS- del 18.11.2025, comunicato in data 21.11.2026, nella parte in cui ha qualificato erroneamente le prestazioni di logopedia e psicomotricità di “carattere esclusivamente sanitario” e non ha autorizzato il rimborso del trattamento logopedico e psicomotorio svolto privatamente, nonché nella parte in cui non ha disposto un aggiornamento clinico finalizzato alla successiva elaborazione di un progetto di trattamento integrato intensivo ad approccio ABA, in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio (la nota prot. -OMISSIS- del 15.07.2025 a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del 23.09.2025 denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-) di cui si conferma l’interesse ad ottenere l’annullamento, sia in relazione all’interesse ad ottenere il rimborso delle spese sostenute privatamente, sia in relazione all’interesse ad ottenere una implementazione del trattamento in corso.

Giustizia amministrativa202502535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Direttore del Distretto del 23 dicembre 2025, nonché verbale dell’Unità multidisciplinare di valutazione del 13 novembre 2025 e precedenti atti relativi alla determinazione del trattamento riabilitativo e al rimborso delle prestazioni private

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il rigetto espresso dell’istanza di rimborso delle spese sostenute privatamente per prestazioni di logopedia e psicomotricità e il rigetto implicito delle istanze dirette a ottenere la rivalutazione complessiva del fabbisogno della minore e l’elaborazione di un progetto terapeutico integrato e intensivo. Hanno dedotto l’illegittimità della qualificazione delle prestazioni di logopedia e psicomotricità come esclusivamente sanitarie, anziché come componenti di un trattamento socio-sanitario integrato, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione per non avere l’Amministrazione svolto gli approfondimenti multidisciplinari necessari a verificare il bisogno di intensificazione del trattamento ABA e delle altre terapie. È stato inoltre richiesto il rimborso delle spese private già sostenute e la sospensione cautelare degli atti impugnati. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento al trattamento in corso, pari a quattro ore settimanali di intervento ABA, un’ora di logopedia e un’ora di psicomotricità, e alla necessità di considerare la situazione economica dei ricorrenti e l’urgenza delle terapie in età evolutiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibili, in questa fase, i motivi aggiunti, poiché la precedente sentenza aveva definito soltanto la domanda contro il silenzio, lasciando da decidere l’azione demolitoria soggetta al rito ordinario. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché l’Amministrazione non aveva svolto né esplicitato approfondimenti multidisciplinari diretti a verificare l’eventuale necessità di intensificare il trattamento, omettendo di valutare età, caratteristiche cliniche, profilo di funzionamento e contesti educativo, sanitario e domestico, elementi necessari per personalizzare il monte ore. Ha ritenuto sussistente il fumus anche quanto al rimborso delle prestazioni private di logopedia e psicomotricità, poiché tali interventi, se inseriti in un progetto integrato per una persona autistica, possono assumere natura di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ai sensi dell’art. 3-septies, comma 2, lett. a), d.lgs. 502/1992; inoltre, risultava che lo specialista pubblico li avesse ritenuti appropriati e prescritti. Il periculum in mora è stato ravvisato nelle precarie condizioni economiche dei ricorrenti e nella particolare urgenza delle terapie riabilitative durante l’età evolutiva. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e gli effetti dei provvedimenti impugnati sono stati sospesi esclusivamente per consentire all’Amministrazione il riesame della fattispecie alla luce degli elementi indicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli effetti degli atti impugnati in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 3-septies, comma 2, lett. a), d.lgs. 502/1992

    prestazioni sanitarie a rilevanza sociale

    Le prestazioni di logopedia e psicomotricità, quando inserite in un progetto integrato a favore di una persona con disturbo dello spettro autistico, possono rientrare tra le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.

  • Linee Guida ISS di ottobre 2023 sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti

    la modalità e la relativa intensità dell’intervento (monte ore assegnato) devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento tenendo conto dell’età e dei molteplici contesti di implementazione (educativo, sanitario e familiare)

    La determinazione dell’intensità terapeutica deve essere individualizzata e preceduta da un’istruttoria e da una motivazione che considerino le caratteristiche personali e i diversi contesti di vita della minore.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nella determinazione dell’intensità e del monte ore di un trattamento riabilitativo per una minore con disturbo dello spettro autistico, l’amministrazione sanitaria deve svolgere e motivare un’istruttoria individualizzata, considerando età, caratteristiche cliniche, profilo di funzionamento e contesti educativo, sanitario e domestico; non è sufficiente confermare il precedente monte ore senza verificare l’eventuale necessità di intensificazione.
  • Le prestazioni di logopedia e psicomotricità, quando inserite in un progetto terapeutico integrato per una persona con disturbo dello spettro autistico, possono qualificarsi come prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ai sensi dell’art. 3-septies, comma 2, lett. a), d.lgs. 502/1992, con conseguente necessità di valutarne l’appropriatezza e il possibile rimborso secondo la disciplina applicabile.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l’amministrazione ometta gli approfondimenti multidisciplinari necessari a determinare il trattamento appropriato o qualifichi isolatamente singole prestazioni senza considerare la loro funzione all’interno del progetto terapeutico integrato.
  • L’urgenza di terapie riabilitative tempestive in età evolutiva e le precarie condizioni economiche degli interessati possono integrare il periculum in mora necessario per sospendere gli effetti degli atti impugnati e imporre all’amministrazione il riesame della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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