Cassazione Civile, Ordinanza n. 15828/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratori giudiziari)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato una sanzione pecuniaria per violazioni accertate in un esercizio commerciale: avviamento al lavoro di un dipendente privo di libretto sanitario e omessa indicazione del prezzo sui prodotti esposti. Gli amministratori giudiziari della ditta hanno proposto opposizione alla sanzione, poi parzialmente rigettata dal Tribunale. In cassazione hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme sulle sanzioni amministrative e sulla prova documentale privilegiata, sostenendo: 1) che l'ordinanza non conteneva i dati necessari per il pagamento in misura ridotta e quindi aveva impedito l'esercizio di tale facoltà; 2) che i fatti contestati non erano circostanze di fatto direttamente percepite dai verbalizzanti, ma mere valutazioni/sintesi percettive, prive di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., con conseguente necessità di poterli contestare senza querela di falso, specie quanto all'omessa indicazione del nome del lavoratore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della seconda censura. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa al mancato avviso della facoltà di pagamento in misura ridotta, affermando che tale facoltà opera comunque nei termini di legge senza necessità di un espresso avviso dell'amministrazione e che l'omessa indicazione delle modalità di pagamento non incide sul diritto. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla fede privilegiata del verbale, osservando che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sono contestabili e provabili le circostanze non effettivamente attestate come percepite direttamente dal pubblico ufficiale, nonché quelle non adeguatamente rappresentate nel verbale. In particolare, la mancata indicazione del nome del dipendente avviato al lavoro senza libretto sanitario non poteva essere coperta integralmente dalla fede privilegiata come invece affermato dal Tribunale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Palmi in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
Il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova solo delle circostanze di fatto attestate come avvenute in sua presenza e non delle valutazioni, apprezzamenti o fatti non adeguatamente percepiti o rappresentati; le contestazioni sulla realtà degli accadimenti coperti da fede privilegiata richiedono querela di falso.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, in relazione ai fatti non assistiti da fede privilegiata.
art. 1 L. n. 689 del 1981
Norma richiamata nel ricorso quale disciplina generale delle sanzioni amministrative.
art. 14 L. n. 689 del 1981
Norma richiamata nel ricorso nell'ambito della contestazione dell'illecito amministrativo.
art. 16 L. n. 689 del 1981
Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, con effetto estintivo dell'obbligazione; non è richiesto un avviso espresso dell'amministrazione.
art. 18, comma 2, L. n. 689 del 1981
Richiamato come termine e disciplina del pagamento in misura ridotta nel procedimento sanzionatorio.
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011
Norma processuale richiamata nel ricorso nell'ambito dell'opposizione a sanzione amministrativa.
art. 3, ultimo comma, L. n. 241 del 1990
La Corte esclude che dalla norma discenda, in via generale, l'obbligo per l'amministrazione di avvisare espressamente della facoltà di pagamento in misura ridotta; la disposizione concerne invece l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere contro il provvedimento.
L. n. 283 del 1962, art. 14, comma 2
Richiamata nel verbale di contestazione come norma violata per l'avviamento al lavoro di un dipendente non munito di libretto sanitario.
d.lgs. n. 114 del 1998, art. 14, comma 1
Richiamato nel verbale di contestazione come norma violata per l'omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il pagamento in misura ridotta è un diritto che si esercita entro il termine di legge e non richiede, in via generale, uno specifico avviso dell'amministrazione o l'indicazione delle concrete modalità di versamento nell'ordinanza-ingiunzione.
- La fede privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c. copre solo i fatti che il pubblico ufficiale attesta come percepiti direttamente e immediatamente; non copre le valutazioni, gli apprezzamenti, i fatti appresi da terzi o non adeguatamente rappresentati nel verbale.
- Nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, le contestazioni concernenti circostanze non effettivamente accertate o non correttamente descritte nel verbale possono essere esaminate dal giudice dell'opposizione senza necessità di querela di falso.
- Quando il verbale omette elementi fattuali essenziali per l'accertamento dell'illecito, tale omissione può escludere la copertura probatoria privilegiata con riferimento a quelle specifiche circostanze, imponendo un nuovo esame nel giudizio di merito.
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