Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice aveva preso in locazione un compendio immobiliare da adibire a deposito, stoccaggio e distribuzione di prodotti. La locatrice aveva agito chiedendo la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni, rilascio del bene e risarcimento dei danni; la conduttrice si era opposta e in via riconvenzionale aveva chiesto la risoluzione per inadempimento della locatrice, deducendo che l'immobile era inidoneo all'uso convenuto per infiltrazioni dal tetto, difetti di pavimentazione, presenza di rettili, topi e roditori, nonché di pannelli e polveri di amianto, con conseguenti interventi amministrativi di bonifica e un procedimento penale poi definito per prescrizione. Il tribunale aveva accolto la riconvenzionale; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, condannandola al risarcimento del danno ma non al rilascio, ritenendo il bene già restituito nel 2011 e reputando non provati i vizi dedotti, oltre a considerare l'amianto vizio riconoscibile ai sensi dell'art. 1578 c.c. La ricorrente principale ha proposto sei motivi: omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente o apparente; violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; violazione dell'art. 27 l. n. 392/1978 sulla comunicazione dei giusti motivi di recesso; violazione degli artt. 1256 e 1218 c.c. e della normativa sull'amianto; violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. e della clausola contrattuale "solve et repete"; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 1591 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto avvenuta la restituzione dell'immobile nel 2011 senza adeguato supporto documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale in tutti i suoi motivi. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività, affermando che il termine lungo era sospeso per il periodo feriale e scadeva il 20 febbraio 2022. Nel merito processuale, ha osservato che i primi due motivi miravano in realtà a censurare insufficienza di motivazione e una rivalutazione delle prove, profili non deducibili nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la comunicazione del 13 gennaio 2011 non specificava i giusti motivi di recesso ex art. 27, comma 8, l. 392/1978; la censura era quindi eccentrica rispetto alla ratio decidendi, fondata proprio sulla mancanza della specificazione del motivo. I motivi quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione di fatto sull'inadempimento e sull'amianto, mentre la violazione di legge presuppone l'erronea ricognizione della norma astratta e non la contestazione della ricostruzione fattuale. Anche il sesto motivo sulle spese è stato reputato inammissibile, poiché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace in quanto tardivo rispetto al termine lungo, e comunque inammissibile perché fondato su una diversa lettura delle prove e privo di specifica indicazione dei documenti richiamati. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con obbligo per la sola ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è più deducibile l'insufficienza della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto sia stato comunque valutato.
art. 111, comma 6, Cost.
Il parametro del minimo costituzionale della motivazione non consente di censurare con ricorso per cassazione una motivazione soltanto ritenuta non persuasiva o incompleta secondo il vecchio canone dell'insufficienza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante deve risultare dal testo della sentenza, non dal confronto con le prove raccolte nel processo.
art. 27, comma 8, L. 27 luglio 1978, n. 392
Il recesso del conduttore per gravi motivi richiede una comunicazione che specifichi tali motivi; il recesso è titolato e la successiva integrazione delle ragioni non è sufficiente.
art. 1578 c.c.
Il vizio riconoscibile dell'immobile esclude la responsabilità del locatore per inadempimento, secondo l'accertamento di merito richiamato dalla Corte.
art. 1256 c.c.
La censura era in realtà diretta a contestare la valutazione dei vizi dell'immobile, non l'astratta applicazione della norma sull'impossibilità della prestazione.
art. 1218 c.c.
La deduzione di violazione della norma sull'inadempimento è inammissibile quando mira solo a una nuova ricostruzione del fatto e non contesta la regola giuridica applicata.
L. 27 marzo 1992, n. 257
La normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto è richiamata dalla parte, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma poiché il motivo è diretto alla rivalutazione del fatto.
art. 246 d.lgs. n. 81/2008
La disposizione sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto è richiamata dalla parte, ma non incide sulla ratio decidendi, fondata sull'inammissibilità della censura.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento non può essere riesaminata in cassazione mediante una contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento presuppone un accertamento comparativo dei reciproci inadempimenti; se il giudice esclude in fatto l'inadempimento di una parte, la censura che mira a rivalutare i fatti è inammissibile.
art. 1462 c.c.
La clausola di tipo solve et repete è evocata dalla parte, ma la Corte non vi riconnette una decisione di merito autonoma, essendo il motivo assorbito dall'inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza secondo il potere del giudice di merito; la censura sulle spese non è scrutinabile come violazione di legge se investe la valutazione discrezionale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede specifica motivazione nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 1591 c.c.
La doglianza sulla mancata restituzione del bene è stata reputata inammissibile perché basata su una diversa lettura delle prove e non su un errore di diritto.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare, nel caso concreto, è stato calcolato tenendo conto della sospensione feriale.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali opera anche nel rito speciale della locazione ex art. 447-bis c.p.c., non essendo esclusa dalla sola natura del rito.
art. 447-bis c.p.c.
La sola riconduzione del giudizio alle forme del rito del lavoro non comporta l'esclusione della sospensione feriale dei termini.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo, pur entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, è inefficace se quest'ultimo è notificato tempestivamente ma dopo la scadenza del termine lungo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi fonda il ricorso su documenti deve indicarli in modo puntuale e riprodurne il contenuto rilevante; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso principale, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di denunciare insufficienza della motivazione né di ottenere una nuova valutazione delle prove.
- L'omesso esame di singoli documenti o elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La violazione di legge sussiste solo quando il giudice abbia erroneamente interpretato o ricondotto la fattispecie concreta alla norma astratta; se la censura mira a contestare la ricostruzione dei fatti, essa è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 27, comma 8, l. 392/1978, la comunicazione deve indicare specificamente i motivi: il recesso è titolato e non può essere validamente integrato ex post.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un effettivo inadempimento della controparte; se il giudice di merito esclude in fatto tale inadempimento, non è consentito in cassazione chiedere una diversa ricostruzione istruttoria.
- La censura sulla liquidazione delle spese di lite non può trasformarsi in un sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione dei limiti normativi specifici.
- La sospensione feriale dei termini processuali opera anche nei giudizi locatizi introdotti nelle forme del rito del lavoro, salvo che la natura della controversia rientri tra quelle espressamente escluse dalla legge.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se proposto oltre il termine lungo per impugnare, anche quando sia stato notificato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale tempestivo.
- Chi deduce in cassazione un vizio fondato su documenti ha l'onere di indicarli puntualmente e di riportarne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
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