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Ordinanza

Ordinanza n. 3029/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del profilo FT55, decreto di approvazione della graduatoria e nota applicativa del limite del 20% degli idonei

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, dopo avere superato la prova concorsuale prevista dal bando per il profilo FT55, non sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei perché collocati oltre il limite del 20% dei posti messi a concorso. Hanno impugnato la graduatoria, il decreto di approvazione e la nota di chiarimento dell'amministrazione, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria in base al punteggio conseguito. Con i primi quattro motivi hanno contestato l'applicazione della disciplina sul limite degli idonei. Con la quinta censura hanno dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, nella parte in cui esclude dal regime derogatorio le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, quando il medesimo bando preveda più profili le cui graduatorie siano approvate in annualità diverse. Secondo i ricorrenti, tale disciplina determina una disparità di trattamento tra candidati dello stesso concorso, facendo dipendere l'inclusione nella graduatoria da un dato casuale e imprevedibile quale la data di approvazione della graduatoria del singolo profilo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che i primi quattro motivi non fossero prima facie fondati, poiché l'amministrazione aveva applicato in modo conforme la disciplina vigente: l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001 limita gli idonei ai candidati collocati dopo l'ultimo vincitore entro il 20% dei posti messi a concorso, mentre l'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 esclude tale limite per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per quelle relative a concorsi banditi nel 2025. Tuttavia, il giudice ha ravvisato seri dubbi di non manifesta infondatezza sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché la disposizione può determinare, nell'ambito dello stesso concorso e a parità di regole, un trattamento diverso dei candidati in base alla data di approvazione della graduatoria del profilo, dato casuale e non prevedibile al momento della partecipazione; inoltre, essa include i concorsi banditi nel 2025, le cui graduatorie possono essere approvate dal 2026 in poi, ma non le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. La questione è stata ritenuta rilevante, poiché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità priverebbe di fondamento gli atti impugnati. Ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, per il rischio di consolidamento della graduatoria, assunzioni e successivi concorsi sui medesimi profili, il TAR ha concesso una tutela cautelare interinale e provvisoria nelle more della rimessione della questione alla Corte costituzionale con separata ordinanza. Ha sospeso gli atti impugnati esclusivamente ai fini dell'inclusione dei ricorrenti tra gli idonei, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva sull'incidente cautelare e, nel dispositivo, nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito l'adozione della misura interinale e provvisoria.

  • art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001

    sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso

    Prevede il limite del 20% degli idonei nei concorsi pubblici; il TAR ha ritenuto che l'amministrazione lo abbia applicato pedissequamente.

  • art. 1-bis d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023

    Ha introdotto nell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 la disciplina del limite del 20% degli idonei.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Disposizione speciale e derogatoria ritenuta dal TAR prima facie illogica e irragionevole, con possibili profili di contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non estende la deroga alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024 con più profili.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale rilevante per il dubbio di disparità di trattamento tra candidati del medesimo concorso in ragione della diversa data di approvazione delle graduatorie.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale rilevante per il dubbio di irragionevolezza della disciplina applicata nell'organizzazione e nello svolgimento del reclutamento pubblico.

Massime di principio

  • È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disciplina che, nell'ambito di un unico concorso articolato in più profili, assoggetti i candidati a regimi diversi quanto al limite degli idonei in funzione della diversa data di approvazione delle graduatorie, quando tale data sia casuale e non prevedibile al momento della partecipazione.
  • La disciplina che esclude il limite del 20% degli idonei per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per quelle relative a concorsi banditi nel 2025 può risultare irragionevole, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., se non comprende anche graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024, quando il bando preveda più profili e per alcuni di essi le graduatorie siano state approvate nel 2025.
  • In presenza di una questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare interinale per evitare che, nelle more della rimessione e della decisione della Corte costituzionale, il consolidamento della graduatoria renda irreversibile o difficilmente reversibile la perdita dell'occasione di assunzione.
  • La tutela cautelare interinale può essere limitata agli effetti necessari a preservare la posizione dei ricorrenti, disponendo l'inserimento provvisorio nella graduatoria degli idonei secondo il punteggio conseguito, senza anticipare definitivamente la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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