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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 531/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 531/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento dei benefici economici spettanti per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per determinati anni scolastici, oltre interessi, e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme di euro 2.000,00, euro 1.500,00 ed euro 2.000,00. L'amministrazione non ha provveduto spontaneamente all'esecuzione del titolo. I ricorrenti hanno documentato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l'adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, mediante il puntuale pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera obbligatoriamente quale ausiliario del giudice, non può rifiutare l'incarico e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può integrare responsabilità amministrativa. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, concorre a integrare i presupposti per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, per liquidare le spese relative alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta attivabile su istanza della parte interessata.
  • Il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, integrano i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina dell'assenza di compenso prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per i commissari nominati nell'ottemperanza ai decreti Pinto può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l'incarico sia conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente e rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della pronuncia di ottemperanza può esporre i soggetti responsabili a responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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