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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23223/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere, chiedendo la sostituzione con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., sostenendo che la presunzione favorevole prevista dal comma 4 (per chi ha figli minori e è vedovo) dovesse prevalere sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Denuncia vizi di motivazione per mancata indicazione di specifici elementi concreti che giustifichino l'eccezionalità delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione e di fuga) e contesta che il Tribunale si sia basato genericamente sulla gravità dei reati e sulla presunzione ex lege.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria avesse adeguatamente motivato la prevalenza della custodia in carcere nonostante la situazione familiare invocata: ha indicato elementi concreti e specifici idonei a rappresentare esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (ruolo organizzativo nel vasto e ramificato traffico di stupefacenti con forniture dal Sudamerica, capacità di gestire flussi finanziari e logistici, disponibilità di arma, operazioni di riciclaggio anche in Germania, precedente condanna elevata e prosecuzione dell'attività delittuosa, episodio indiziario di intenzione di assoldare un sicario, consolidati contatti internazionali che aggravano il rischio di fuga, e il fatto che la detenzione domiciliare avrebbe ricollocato l'imputato nello stesso ambiente criminale). Per questi motivi la misura custodiale in carcere è stata ritenuta necessaria e proporzionata; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3 e comma 4)

    Il Tribunale ha richiamato il rapporto tra la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (comma 3) e la situazione favorevole prevista dal comma 4 (es. responsabilità genitoriale). La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui la tutela prevista dal comma 4 prevale salvo che sussistano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" tali da vanificarla; in presenza di tali esigenze la custodia in carcere rimane adeguata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La norma sui pericoli cautelari (reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) è stata richiamata come parametro per valutare se le esigenze siano di eccezionale rilevanza e quindi idonee a prevalere sulla presunzione favorevole del comma 4 dell'art. 275.

  • art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990 ( disciplina stupefacenti )

    I reati di traffico internazionale di stupefacenti e la complessiva gravità del quadro indiziario hanno contribuito ad inquadrare il profilo di pericolosità e la rilevanza delle esigenze cautelari, pur non potendo da soli costituire giustificazione sufficiente per l'eccezionalità.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167

    Il principio richiamato è che l'eccezionalità delle esigenze cautelari deve essere valutata con riferimento alla loro peculiare cogenza, ossia alla misura in cui esse verrebbero certamente vanificate da misure diverse dalla custodia in carcere. Tale principio è stato applicato per motivare la necessità della custodia al di là delle presunzioni legali.

Massime di principio

  • La presunzione favorevole prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. (es. esigenze familiari legate a figli minori) non è assoluta: può essere superata se emergono esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" fondate su elementi concreti e specifici.
  • La gravità del reato da sola non basta a dimostrare l'eccezionalità delle esigenze cautelari; il giudice deve indicare fatti e circostanze concreti (ruolo organizzativo, continuità dell'attività illecita, disponibilità di armi, episodi indiziari di violenza, legami internazionali, attività di riciclaggio, precedenti penali) che fondano il pericolo di reiterazione o di fuga.
  • Per dimostrare che la detenzione domiciliare sarebbe insufficiente occorre evidenziare che tale misura ricollocherebbe l'indagato nel medesimo contesto operativo e relazionale che ha favorito l'attività criminale, o che renderebbe inefficaci i fini della cautela (p.es. inquinamento delle fonti di prova, uso di risorse esterne per continuare la condotta).
  • Il giudice d'appello verifica la motivazione del primo provvedimento; se quest'ultima contiene ragioni specifiche e proporzionate, la riproposizione generica degli stessi argomenti è inammissibile. Le doglianze che non confutano puntualmente le argomentazioni concrete del giudice non superano lo standard di ammissibilità.
  • In sede difensiva, per ottenere la sostituzione della misura, è utile fornire elementi nuovi e specifici che sminuiscano i rischi indicati (es. impossibilità oggettiva di mantenere contatti criminali, saldo controllo elettronico efficace, misure di sicurezza aggiuntive) e dimostrare che la custodia carceraria non è l'unica misura idonea a prevenire i pericoli cautelari.

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