Ordinanza n. 10211/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 38853, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADSS- SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 03/06/2024, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005, non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La parte ricorrente aveva originariamente proposto un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza telematica del 3 giugno 2024, relativa al riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE. Deduceva il mancato rispetto del termine di 120 giorni e chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e l'ordine all'Amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il giudizio era stato già definito con sentenza della stessa Sezione n. 19488 del 4 novembre 2025, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio, ordinato l'adozione di un provvedimento espresso e nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Con istanza depositata il 10 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l'intenzione di iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole alla ricorrente. Per tale ragione, l'istanza successiva non è stata qualificata come rinuncia al ricorso ai sensi del processo ancora pendente, bensì come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Secondo il Collegio, la rinuncia agli effetti favorevoli di una pronuncia già resa costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, applicato all'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Indicato nell'originaria domanda per l'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Indicato nell'originaria domanda per ottenere l'ordine giudiziale all'Amministrazione di provvedere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Indicato nell'originaria domanda per la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è già stato definito con una sentenza favorevole alla parte ricorrente, una successiva dichiarazione di rinuncia al ricorso e alla domanda sostanziale deve essere qualificata, più propriamente, come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa già pronunciata costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede un'ulteriore intermediazione o statuizione giurisdizionale.
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