Cassazione Civile, Ordinanza n. 34499/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, con conseguente annullamento degli atti oggetto del giudizio. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite. Il ricorso non è stato deciso nel merito dei motivi prospettati.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva attribuito d'ufficio il codice fiscale a fondi di investimento gestiti dalla società, ritenendoli autonomi soggetti economici con natura imprenditoriale e, quindi, titolari di attività occultate al fisco. La società e il proprio legale rappresentante avevano contestato l'atto sostenendo che i fondi avessero natura neutra e non potessero essere considerati soggetti passivi autonomi ai fini delle imposte sui redditi, poiché soggetti a una disciplina tributaria propria. La controversia aveva avuto anche una fase processuale sulla giurisdizione, poi definita in favore del giudice tributario; nel giudizio di merito la CTR aveva annullato gli atti amministrativi dell'Agenzia. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, ma nelle more entrambe le parti segnalavano l'intervenuto accoglimento in autotutela dell'istanza della parte privata con annullamento degli atti impugnati e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati, viene meno l'oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione per annullamento degli atti controversi, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede sulle spese secondo la regola della compensazione quando ricorrano le condizioni evidenziate nel provvedimento.
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