Cassazione Civile, Ordinanza n. 31474/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione avverso il provvedimento del Comune di Trezzano sul Naviglio. Con tale provvedimento l'ente aveva escluso l'applicabilità della riduzione del 50% dell'ICI prevista dall'art. 8 del d.lgs. 504/1992 per l'anno 2011 e per le annualità successive, richiesta dalla contribuente in relazione a porzioni di fabbricati di sua proprietà asseritamente inagibili. Il ricorso era affidato a sei motivi, ma nel testo trasmesso non sono indicati nel dettaglio i singoli motivi. Successivamente, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver conciliato la controversia con il Comune, il quale ha aderito alla richiesta.
La decisione
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione del Comune resistente, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, chiarendo che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 504/1992
È la base normativa della domanda della contribuente, che chiedeva la riduzione dell'imposta per porzioni di immobili inagibili; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il giudizio viene dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura dell'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, con adesione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso comporta la compensazione delle spese quando il giudice ravvisi l'accordo conciliativo o altra ragione idonea a giustificarla secondo il contenuto della decisione.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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