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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38360/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) inefficacia della misura cautelare per violazione di legge dovuta alla mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le registrazioni video riprese nell'abitazione oggetto del furto, essenziali per ricostruire la dinamica; 2) violazione di legge per mancata autonoma valutazione, da parte del GIP, della richiesta cautelare del pubblico ministero e della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 3) violazione di legge per mancata autonoma valutazione, da parte del GIP, anche con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata (custodia in carcere).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura costituisse un error in procedendo non prospettato in sede di riesame e dunque inammissibile ex art. 606, co. 3, c.p.p.; inoltre il rilievo era generico e infondato poiché, secondo la giurisprudenza citata, il PM non è obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti sono riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e non risultava una richiesta tempestiva della difesa per l'accesso alle registrazioni. Quanto ai motivi 2 e 3, la Corte ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità (nessuna rivalutazione del materiale probatorio), rilevando che il tribunale del riesame aveva fornito motivazione approfondita e coerente: identificazione dell'indagato mediante confronto immagini/foto segnaletica, riscontri con riprese comunali e dichiarazioni della testimone (sorella della vittima), presenza dell'indagato nella zona la sera precedente, precedenti penali e assenza di lavoro regolare, elementi che giustificavano i gravi indizi e l'attualità delle esigenze cautelari nonché l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per indicare il rito del riesame cui è stato adito il tribunale della libertà; stabilisce la competenza per le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari.

  • art. 606, co. 3, c.p.p.

    Prevede limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non sono ammissibili questioni non dedotte o non prospettate in sede di merito (riesame). Usata per dichiarare inammissibile il primo motivo, non sollevato tempestivamente.

  • art. 275, comma terzo, c.p.p. (modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)

    legge 16 aprile 2015, n. 47

    Impone al giudice di motivare specificamente perché le misure meno afflittive siano inadeguate; la Corte ha rilevato che il tribunale del riesame ha adempiuto a tale dovere.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Riguarda le esigenze cautelari di prevenzione (tutela della collettività); citata nella valutazione dell'adeguatezza delle misure e della necessità della custodia in carcere.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati; invocato per la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per giustificare la responsabilità colposa del ricorrente nella proposizione di un ricorso evidentemente inammissibile, ai fini della condanna alla somma alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione (più sentenze richiamate)

    es. Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013; Sez. Un., n. 20300 del 22/04/2010; varie altre pronunce

    Richiamata per principi operativi: il PM non è obbligato a trasmettere i supporti informatici se gli esiti sono annotati; necessita tempestività della richiesta di accesso da parte della difesa; la Corte di Cassazione è limitata a controlli di legittimità sulla motivazione e non a rivalutare il materiale probatorio.

Massime di principio

  • Le censure procedurali (es. mancata trasmissione di materiale probatorio) devono essere sollevate tempestivamente nel corso del riesame; sollevarle per la prima volta in cassazione rende la questione inammissibile.
  • Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere i supporti video quando gli esiti utili sono rielaborati e risultano dagli atti (annotazioni di polizia giudiziaria); la difesa deve comunque chiedere tempestivamente accesso alle registrazioni se rilevanti.
  • La Corte di Cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, verifica la legittimità e la coerenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non rivaluta i fatti o il materiale probatorio nel merito.
  • Per giustificare la custodia cautelare il giudice deve indicare elementi indiziari concreti e pertinenti (es. comparazioni fotografiche, riscontri su filmati, dichiarazioni testimoniali, comportamento post-fatto, precedenti specifici) e spiegare perché misure meno afflittive risultino inadeguate.
  • Richiedere la riduzione o la sostituzione di una misura cautelare con misure più lievi impone al difensore di proporre argomentazioni precise e riferite a elementi probatori piuttosto che censure generiche.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati può comportare condanne al pagamento di spese e di una somma alla cassa delle ammende; è pertanto opportuno valutare la fondatezza procedurale e sostanziale prima di impugnare.

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