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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5951/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Palermo che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione provvisoria alla semilibertà, ritenendola reiterativa di una precedente domanda già respinta dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 16/02/2022. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 666 c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendo che la nuova istanza (depositata il 21/02/2022) non era reiterativa ma riguardava una diversa misura (semilibertà surrogatoria rispetto alla precedente istanza per affidamento in prova al servizio sociale), che era stata corredata da documentazione lavorativa più ampia e da elementi diversi sull'osservazione della personalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza adottato nell'esercizio del potere giurisdizionale d'urgenza e qualificato come provvedimento provvisorio non impugnabile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui tali provvedimenti, destinati a venir meno con il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, non sono soggetti a impugnazione in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per mancanza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; tuttavia la Corte non ha affrontato direttamente la presunta violazione nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per natura non impugnabile del provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludessero la colpa, all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli; Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui i provvedimenti del magistrato di sorveglianza adottati in funzione urgente relativi all'applicazione delle misure alternative sono provvisori e non impugnabili.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per valutare l'esistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a fini di condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I provvedimenti provvisori adottati dal magistrato di sorveglianza nell'esercizio di poteri urgenti in materia di misure alternative sono, di regola, non impugnabili in Cassazione: l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di appellabilità.
  • Se si intende riproporre una domanda già respinta, è fondamentale dimostrare l'esistenza di elementi nuovi, concreti e significativi (nuova documentazione, variazione oggettiva delle condizioni, diversa misura richiesta) che giustifichino la riapertura dell'esame; altrimenti la domanda può essere qualificata come reiterativa e dichiarata inammissibile.
  • Quando il provvedimento impugnato è ritenuto non impugnabile, il ricorso per Cassazione non procede e può comportare la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., una sanzione alla Cassa delle ammende se sussiste colpa nella determinazione del ricorso.
  • Prima di proporre impugnazioni straordinarie contro decisioni del magistrato di sorveglianza, valutare la via ordinaria prevista (ad esempio opposizione o istanza al Tribunale di Sorveglianza) e concentrare l'impugnazione su atti e decisioni che siano effettivamente appellabili; in caso di dubbi, acquisire parere difensivo tecnico sulla impugnabilità del provvedimento.
  • Se si lamenta difetto di motivazione o violazione di norme procedurali, occorre che tali censure siano riferite a provvedimenti effettivamente suscettibili di impugnazione; altrimenti il giudice può non esaminare il merito e dichiarare inammissibile il ricorso.

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