Sentenza n. 7172/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata via pec in data 13 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti ivi richiamati, anche non conosciuti, ivi incluse la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 e la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, dal contenuto non noto, nonché i documenti denominati “Riferimenti normativi” e “Metodologia di calcolo” e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella deliberazione di ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come indicati in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i presupposti atti ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna e gli atti presupposti relativi all'attuazione del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, poiché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta e l'attestazione dell'avvenuto pagamento adottata dall'ente regionale o provinciale competente, con comunicazione alla segreteria del TAR; nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento e la relativa comunicazione. Tuttavia, l'adesione alla procedura di riduzione e il pagamento dichiarato dalla ricorrente costituivano fatti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]. [...] Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi [...], con compensazione delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'attestazione dell'ente regionale o provinciale competente, con comunicazione alla segreteria del TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
L'adesione alla procedura di riduzione e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non risultano perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina transitoria sul ripiano dei tetti di spesa dei dispositivi medici presuppone il concorso di tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge: pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con comunicazione alla segreteria del giudice amministrativo.
- Quando manchi l'attestazione dell'ente regionale o provinciale e la relativa comunicazione alla segreteria, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina speciale, anche se l'impresa afferma di avere effettuato il pagamento previsto.
- L'adesione alla procedura legale di definizione agevolata e il pagamento della quota ridotta costituiscono fatti univoci dai quali il giudice può desumere, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la prima può essere dichiarata sulla base di fatti univoci e del comportamento delle parti anche quando non siano perfezionate le condizioni formali richieste per la seconda.
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