Cassazione Penale, Sentenza n. 34294/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere per partecipazione a un’associazione per delinquere, contestata come permanente dal 13 marzo 2024, e per concorso in una rapina pluriaggravata commessa il 27 agosto 2024. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 24 febbraio 2026, lo aveva condannato per tali reati a sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa, assolvendo invece il ricorrente dalla truffa aggravata originariamente compresa tra i reati fondanti la misura cautelare. Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza collegiale del 13 marzo 2026, aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’appello cautelare. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 125, comma 3, 274, lett. c), 275, commi 1 e 3, e 299 c.p.p., nonché motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Ha sostenuto che non fosse stata verificata l’attualità delle esigenze cautelari né l’idoneità degli arresti domiciliari presso un domicilio situato fuori dal contesto criminale campano, circostanza che avrebbe ridotto il pericolo di recidiva; ha inoltre valorizzato il comportamento processuale e la celebrazione del giudizio di primo grado. Secondo la difesa, il rigetto si basava su una valutazione retrospettiva e su elementi già utilizzati per applicare la misura originaria, senza un accertamento individualizzato e attuale della capacità di riallacciare rapporti criminali. È stata infine lamentata l’omessa motivazione sulla richiesta di associare ai domiciliari il controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato gli elementi nuovi e motivato in modo adeguato la persistente sussistenza del pericolo di reiterazione. In particolare, ha valorizzato la natura organizzata, itinerante e sovralocale del sodalizio, il ruolo attivo del ricorrente come esecutore di condotte predatorie e procacciatore di nuova manovalanza, la mancata dissociazione dopo gli arresti dei complici, le dichiarazioni rese alla madre vantandosi dei reati e il contenuto di un’intercettazione, oltre ai contatti dell’organizzazione con esponenti di un clan di camorra. In assenza di indici più significativi di rescissione dei rapporti criminali, tali elementi sostenevano sia il rischio di ripresa dei contatti illeciti sia quello di commissione di delitti della stessa specie, anche senza dimostrare l’attuale operatività dell’associazione. La collocazione dei domiciliari in un luogo diverso da quello d’origine dei reati non è stata ritenuta decisiva. La valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari è stata inoltre considerata pronuncia implicita sull’impossibilità di ricorrere al controllo elettronico previsto dall’art. 275-bis c.p.p. La Corte ha precisato che la valutazione di pericolosità e di adeguatezza della misura è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
L'apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliari, resta, infatti, riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato
La motivazione del provvedimento cautelare è sufficiente se espone in modo congruo e logico le ragioni della valutazione di pericolosità; tale apprezzamento di merito non è altrimenti sindacabile in cassazione.
art. 274, lett. c), c.p.p.
Tanto si è correttamente ricavato sulla scorta di un complesso di elementi che, in aderenza agli indici legali di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen., denotano un’allarmante personalità del ricorrente che rende, dunque, non censurabile l’aver disatteso il tema dell’esecuzione degli arresti domiciliari in località differente da quella di “elezione” delle condotte criminose.
Il pericolo di reiterazione può essere fondato su un complesso di elementi concreti relativi al ruolo e alla personalità dell’interessato; la diversa localizzazione degli arresti domiciliari non impone di per sé una diversa prognosi quando tali elementi sostengano la persistenza del rischio.
art. 275, commi 1 e 3, c.p.p.
L'apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliari, resta, infatti, riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato
La scelta e l’adeguatezza della misura cautelare, inclusa la valutazione dell’idoneità degli arresti domiciliari a contenere il rischio, spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione nei limiti della congruità e logicità della motivazione.
art. 299 c.p.p.
Il Tribunale di Firenze ha esaminato il quadro delle esigenze cautelari e gli elementi nuovi dedotti con l’istanza difensiva, spiegando le ragioni per le quali le nuove circostanze non potessero ritenersi suscettibili di garantire la collettività dal pericolo di reiterazione, già stimato come estremamente elevato con precedenti giudicati cautelari.
Nel decidere sulla richiesta di sostituzione della misura, il giudice deve confrontarsi con gli elementi nuovi dedotti e motivare perché essi siano o meno idonei a modificare le esigenze cautelari.
art. 275-bis c.p.p.
Per completezza, va poi ricordato che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce anche pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.
Quando il giudice motiva l’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione, tale valutazione assorbente implica anche il rigetto della possibilità di rafforzare quella misura con il controllo elettronico.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione die profili di inammissibilità rilevati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.
Poiché il provvedimento non comporta la rimessione in libertà dell’interessato, devono essere curati gli adempimenti previsti dalla disposizione.
art. 610 c.p.p.
Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato secondo il rito cartolare indicato dalla disposizione.
art. 611 c.p.p.
Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato secondo il rito cartolare indicato dalla disposizione.
art. 416 c.p.
Per quanto precisato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., commesso in Giugliano in Campania ed altrove dal 13/03/2024 con condotta permanente (capo 1), nonché per concorso in rapina pluriaggravata commessa in Casoria (NA) il 27/08/2024 (capo 6).
La sentenza individua la partecipazione all’associazione per delinquere come uno dei reati per i quali era applicata la custodia cautelare; non formula ulteriori criteri interpretativi della fattispecie.
art. 110 c.p.
Per quanto precisato dall’ordinanza impugnata, il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare per i reati di cui all’art. 416 cod. pen., commesso in Giugliano in Campania ed altrove dal 13/03/2024 con condotta permanente (capo 1), nonché per concorso in rapina pluriaggravata commessa in Casoria (NA) il 27/08/2024 (capo 6).
Il riferimento al concorso in rapina individua il titolo di reato cautelare contestato al ricorrente; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disciplina del concorso di persone.
Massime di principio
- Nella decisione sulla sostituzione della custodia cautelare, il giudice deve esaminare gli elementi nuovi dedotti e spiegare perché siano o non siano idonei a incidere sulle esigenze cautelari; la prognosi può fondarsi su un complesso di indici concreti che attestino la persistente pericolosità.
- La mancata prova dell’attuale operatività dell’associazione o dei contatti tra i sodali non è decisiva quando il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie risulti autonomamente fondato su elementi individualizzati relativi al ruolo svolto e alla condotta dell’interessato.
- La proposta di eseguire gli arresti domiciliari in un luogo diverso da quello in cui si sono svolte le condotte criminose non impone la sostituzione della custodia in carcere se il giudice, sulla base di una motivazione congrua, ritiene che la misura domiciliare non sia adeguata a contenere il pericolo di reiterazione.
- Il giudizio motivato di inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di reiterazione costituisce pronuncia implicita e assorbente anche sull’impossibilità di rendere adeguata la misura mediante il controllo elettronico a distanza.
- La valutazione della pericolosità cautelare e dell’adeguatezza della misura compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
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