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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11051/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato, per il detenuto Oreste Sparano sottoposto al regime 41-bis, lo svolgimento di colloqui mensili in videocollegamento in sostituzione dei colloqui in presenza. Il ricorso censura la disapplicazione della Circolare del D.A.P. del 26/09/2022 in assenza dei presupposti giurisprudenziali richiesti (situazioni eccezionali o contingenti che rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso il colloquio in presenza), contestando che il Tribunale abbia adottato un criterio generale svincolato dall'accertamento concreto dell'impossibilità o della gravissima difficoltà.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente verificato la sussistenza del requisito dell'impossibilità o della gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza e abbia posto in discussione la discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria senza confrontarsi con la necessità delle cautele richieste per i detenuti sottoposti al regime differenziato; pertanto è necessario un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis

    Il regime 41-bis riconosce al detenuto un colloquio mensile in locali attrezzati con registrazione e controllo; le modalità sono restrittive per ragioni di sicurezza e la deroga alla presenza (videocolloqui sostitutivi) è ammessa solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà.

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 26 settembre 2022

    Predispone regole organizzative sulle modalità dei colloqui; la Corte ha ritenuto che la disapplicazione di tale circolare richieda l'esistenza di presupposti concreti e documentati, non una generalizzazione astratta.

  • Ordinamento penitenziario - art. 28

    Sancisce la cura per mantenere e migliorare le relazioni dei detenuti con le famiglie; i colloqui visivi sono parte del trattamento penitenziario e vanno tutelati salvo giustificate limitazioni.

  • Ordinamento penitenziario - art. 18, comma 3

    Riconosce particolare favore ai colloqui con i familiari, confermando il valore costituzionale e trattamentale dei colloqui stessi.

  • Ordinamento penitenziario - artt. 1, comma 6, e 15

    Inquadrano i colloqui come parte integrante del trattamento finalizzato al recupero e alla rieducazione del condannato.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - artt. 61, comma 1, lett. a) e 73, comma 3

    Confermano la tutela del diritto ai colloqui anche nei casi di sanzioni disciplinari (ad es. isolamento), indicando limiti e garanzie procedurali.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 29, 30, 31

    Tutela costituzionale della famiglia e dei rapporti familiari, che giustifica la protezione del diritto ai colloqui in carcere.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 8

    Garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; le limitazioni devono essere legittime, necessarie e proporzionate, principio richiamato dalla Corte per valutare le restrizioni ai colloqui.

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui visivi è parte fondamentale del diritto del detenuto alla vita familiare; le limitazioni devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le deroghe (p.es. sostituzione dei colloqui in presenza con videocollegamenti) sono ammesse solo se il richiedente dimostra circostanze eccezionali o contingenti che rendono impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza.
  • L'onere di allegazione e prova delle condizioni di impossibilità o gravissima difficoltà grava sul detenuto richiedente; il giudice deve valutare caso per caso e motivare adeguatamente.
  • L'Amministrazione penitenziaria ha discrezionalità organizzativa sulle modalità dei colloqui (compresi limiti tecnici, di registrazione e identificazione), che va rispettata salvo esercizi palesemente incongrui o arbitrarî.
  • Le misure restrittive devono rispettare il principio di proporzionalità: perseguire un fine legittimo, essere idonee, necessarie (non esistono alternative meno gravose) e non arrecare un sacrificio eccessivo al diritto compresso.
  • La cessazione dello stato di emergenza (es. pandemia) rende improprio assumere tale condizione come automatica giustificazione per videocolloqui; occorre sempre verifica fattuale aggiornata.

Testo integrale

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