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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34574/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari (provvedimento del GIP di Pesaro del 24/01/2024) per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. (reclutamento, utilizzo e impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento). Il ricorso deduce: 1) difetto di autonoma motivazione del primo giudice (art. 292 c.p.p.), senza individuazione di specifiche condotte riferibili al ricorrente; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni e captazioni informatiche (richiamo all'art. 266, comma 2 c.p.p.); 3) insufficienza e genericità della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con la tesi difensiva che attribuiva le condotte alla coindagata Pasqualini Stella e non al ricorrente; contestazione dell'aggravante della violenza/ minaccia e dell'abitualità; 4) vizi relativi alle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva) come generiche; 5) eccessiva gravità e sconvenienza della misura rispetto alla proporzionalità, anche in considerazione del sequestro che ha bloccato l'attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il Tribunale aveva correttamente valutato l'eccezione di mancata autonoma motivazione, avendo il primo giudice selezionato e rapportato il materiale indiziario alle posizioni individuali degli indagati; il motivo sulle intercettazioni è stato ritenuto aspecifico e non ha indicato gli atti affetti dal vizio né la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario; il motivo sui gravi indizi è generico e il Tribunale ha adeguatamente evidenziato elementi probatori non richiamati nel ricorso (dichiarazioni dei lavoratori, videoriprese, servizi di osservazione, messaggi) che dimostrano l'interlocuzione diretta con l'indagato e la condivisione di un metodo illecito. La Corte ha inoltre ritenuto che l'aggravante della violenza/minaccia sia rilevabile in base alle modalità dell'azione (natura oggettiva) e che non richieda l'abitualità. I motivi relativi alle esigenze cautelari e alla proporzionalità sono anch'essi aspecifici rispetto alla motivazione impugnata; il Tribunale ha giustificato la misura con il carattere organizzato e non occasionale delle condotte, il rischio di interferenza con le indagini e la vulnerabilità delle persone offese. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata nel senso che integra il reato l'organizzazione e l'impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento (reclutamento, orari massacranti, pagamento inadeguato, alloggi degradanti). La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi per il caso concreto, sulla base di dichiarazioni dei lavoratori e riscontri investigativi.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il primo giudice abbia assolto all'onere motivazionale richiesto dall'art. 292 c.p.p., avendo individualizzato e selezionato il materiale indiziario in rapporto alle posizioni degli indagati.

  • art. 266, comma 2 cod. proc. pen.

    Il ricorso lamentava la non ammissibilità della captazione informatica ai sensi dell'art. 266, comma 2; la Corte ha però ritenuto il motivo aspecifico e ha sottolineato che, anche escludendo le captazioni, il compendio indiziario (dichiarazioni, videoriprese, osservazioni) restava sufficientemente consistente.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario formulare motivi specifici: la generica contestazione dell'insufficienza degli indizi o dell'utilizzabilità di atti processuali è da sola inammissibile.
  • Quando si eccepisce l'inutilizzabilità di intercettazioni o captazioni informatiche, occorre indicare gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario; altrimenti il motivo è aspecifico e destinato a essere respinto.
  • Le dichiarazioni di persone vulnerabili (es. lavoratori immigrati) possono avere valore probatorio se corroborate da riscontri investigativi indipendenti (videoriprese, osservazioni, messaggi, pedinamenti).
  • Per dimostrare l'assenza di responsabilità personale in capo a un amministratore occorre contestare specificamente le risultanze probatorie che lo collegano ai fatti (es. contatti diretti, incarichi formali, messaggi) e fornire elementi di prova contrari, non limitandosi ad affermazioni generiche di estraneità.
  • L'aggravante della violenza o minaccia è valutata in relazione alle modalità dell'azione e ha natura oggettiva: non richiede la prova di comportamenti abituali, ma la verifica della concreta presenza di violenza/minaccia nelle condotte contestate.
  • Nelle impugnazioni delle esigenze cautelari è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito (rischio di inquinamento probatorio, recidiva, interferenze con le indagini) e proporre misure alternative concrete e adeguate per dimostrare la non proporzionalità della misura detentiva.
  • In Cassazione il ricorrente deve indicare chiaramente gli errori di diritto o di motivazione; argomentazioni di merito ampie e generiche, prive di riferimenti precisi alle fonti probatorie, non superano la soglia di ammissibilità.

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