Cassazione Penale, Sentenza n. 3929/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato formatosi con la sentenza di condanna del 10/9/2019. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 629-bis c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato: sosteneva di non essere a conoscenza della data del processo per effetto di trasferimento di domicilio e della mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia, e che la mancata comunicazione del cambio di residenza non poteva essere automaticamente qualificata come "deliberata sottrazione al processo"
La decisione
Accoglimento del ricorso: la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza di condanna del 10/9/2019 emessa in assenza dell'imputato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato e non sussistente la prova di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; ha precisato che la conoscenza effettiva deve riferirsi alla "vocatio in iudicium" e che la notificazione al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è idonea solo se vi sia prova di un effettivo rapporto difensivo e della ricezione dell'atto
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo: la Corte ne interpreta la portata come rimedio di chiusura del sistema del giudizio in assenza, non automatistico, e applicabile solo se la mancata partecipazione non è addebitabile a libera determinazione dell'imputato
art. 420-bis c.p.p.
Disciplina la dichiarazione di assenza e gli indici di conoscenza del processo; la Corte sottolinea che la presunzione relativa di conoscenza prevista da questa norma va interpretata restrittivamente e secondo la funzione degli indici, evitando letture meramente formali
art. 420-quater c.p.p.
Collegata agli istituti del processo in assenza; richiamata nel contesto della disciplina complessiva degli istituti restitutori
art. 161, comma 4, c.p.p.
Consente la notificazione presso il difensore di ufficio; la Corte chiarisce che tale notifica vale solo se sussiste un effettivo rapporto difensivo e la concreta riconducibilità della ricezione dell'atto all'imputato
art. 415-bis c.p.p.
Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini; la Corte afferma l'irrilevanza di tale atto ai fini della prova dell'effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium"
artt. 612, 612-bis, 368 c.p.
Reati per i quali il ricorrente era stato imputato e condannato nel processo che è poi stato annullato e rimesso in giudizio
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro costituzionale/convenzionale: garantisce il diritto ad un processo equo e la necessità della certa conoscenza del processo da parte dell'imputato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sentenze Innaro, Ismail, Lovric)
Le pronunce richiamate delineano il principio della centralità della "conoscenza effettiva" della vocatio in iudicium, l'esistenza di una presunzione relativa in certe ipotesi e i limiti di tale presunzione; sono state applicate per affermare che il giudice della rescissione deve compiere accertamenti sostanziali e non meramente formali
Massime di principio
- La conoscenza effettiva del processo deve riferirsi all'atto formale di "vocatio in iudicium" (la citazione a giudizio): atti preliminari come l'avviso di conclusione indagini non sono sufficienti a provare conoscenza
- La notificazione al difensore (anche d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4) vale come notifica dell'imputato solo se sussiste prova di un effettivo rapporto difensivo e della concreta ricezione dell'atto da parte di soggetti in grado di informare l'imputato
- La mancata comunicazione del cambio di residenza o altra negligenza non si traduce automaticamente in "deliberata sottrazione al processo": la presunzione di volontarietà va applicata restrittivamente e richiede elementi concreti
- La rescissione del giudicato (art.629-bis) è un rimedio restitutorio limitato ma non formale: il giudice deve valutare sostanzialmente se l'assenza sia stata colpevole o involontaria, anche mediante accertamenti ampi sui fatti
- Il processo celebrato in assenza non deve essere usato come "sanzione" per inefficienze di notifica: occorre garantire la funzione costituzionale e convenzionale del giusto processo (art.6 CEDU)
- In casi simili il difensore o l'autorità devono dimostrare non solo la ritualità formale delle notifiche ma l'effettiva informazione dell'imputato; in mancanza, è possibile ottenere la rescissione del giudicato e un nuovo processo
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