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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34416/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante nel settore sanitario aveva impugnato il diniego dell'Ufficio alla disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società in perdita sistematica/non operative. La contribuente sosteneva che le perdite per tre esercizi consecutivi dipendessero non da una scelta elusiva, ma dal ritardo della Regione Campania nel procedimento di accreditamento e nel pagamento delle prestazioni sanitarie erogate. L'Ufficio aveva opposto il diniego rilevando, tra l'altro, l'inammissibilità dell'istanza per mancanza di indicazione delle annualità interessate, dell'anno d'imposta per cui si chiedeva la disapplicazione e dei fatti giustificativi. La CTR aveva accolto l'appello della società e rigettato quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo sufficiente la giustificazione addotta e non condividendo i rilievi di inammissibilità. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2, comma 36-decies, d.l. 138/2011, per avere la CTR considerato ammissibile un interpello non inequivoco quanto all'anno d'imposta e al triennio di perdite; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente e illogica sulla pretesa operatività della società; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'intervallo di tre anni tra la domanda di accreditamento e il sollecito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e motivi congruamente sia sulla specificità dell'istanza di disapplicazione sia sulla sussistenza delle condizioni oggettive idonee a superare la presunzione di non operatività. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'istanza di disapplicazione, se proposta, deve descrivere compiutamente e in modo inequivoco l'operazione e i presupposti per cui si chiede la disapplicazione; non può gravare sull'Amministrazione l'onere di ricostruire per congetture un'istanza ambigua.

  • art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994

    La società interessata può chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative secondo il meccanismo dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973.

  • art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138 del 2011

    La disciplina delle società non operative è stata estesa alle società in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, ferme le cause di non applicazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La decisione di merito deve essere sorretta da motivazione effettiva e non apparente; il giudice tributario deve spiegare in modo coerente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    L'imprenditore ha l'obbligo di predisporre i mezzi dell'impresa in una prospettiva di continuità e di lucro oggettivo; non è sufficiente affidare l'attività esclusivamente a contributi o incentivi pubblici.

  • art. 2082 c.c.

    L'attività economica deve essere organizzata e professionalmente svolta al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con riferimento al lucro oggettivo e non al solo interesse soggettivo dell'imprenditore.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in coerenza con l'obbligo dell'imprenditore di organizzare l'attività economica in modo autonomo e non meramente dipendente da incentivi pubblici.

Massime di principio

  • L'interpello disapplicativo in materia di società non operative, se utilizzato, deve essere formulato in modo chiaro e univoco quanto all'anno d'imposta interessato e al triennio di riferimento; un'istanza ambigua non impone all'Ufficio integrazioni o congetture ricostruttive.
  • La presentazione dell'interpello non è obbligatoria ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva: il contribuente può far valere direttamente in giudizio la propria pretesa, e il giudice deve pronunciarsi nel merito.
  • Per superare la presunzione di non operatività non basta allegare la mera pendenza di una richiesta di contributi o accreditamenti pubblici: occorre dimostrare che l'evento impeditivo sia oggettivo, tempestivamente azionato e non imputabile alla società, con valutazione anche delle ragioni della mancata erogazione.
  • La mancata erogazione di incentivi o finanziamenti pubblici non costituisce di per sé una causa oggettiva idonea a disinnescare la presunzione di società di comodo; il giudice deve verificare se l'impresa abbia comunque avuto una pianificazione idonea a realizzare il lucro oggettivo e la continuità aziendale.
  • La motivazione del giudice tributario è apparente quando si limita ad affermazioni generiche sulla non elusività della perdita o sulle circostanze esterne, senza confrontarsi con i presupposti specifici della disapplicazione e con la struttura della presunzione legale da superare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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