Sentenza n. 4126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n.50/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA di Trento n. 50/2024, che aveva respinto i ricorsi contro il diniego di sanatoria urbanistico-edilizia e l'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano il diniego comunale del 7 settembre 2023 relativo alla richiesta di sanatoria ex art. 135 l.p. n. 1/2008 e l'ordinanza di demolizione n. 1/2023. Sostenevano che il permesso di costruire n. 35/2016 avesse già autorizzato un soppalco non praticabile e che le opere realizzate consistessero soltanto nella trasformazione dello spazio soprastante da non abitabile ad abitabile. Da ciò deducevano la sussistenza della doppia conformità, l'erronea qualificazione dell'intervento come difformità totale anziché variazione essenziale, l'applicabilità della sanzione pecuniaria invece della demolizione e l'illegittimità del richiamo comunale all'art. 129 anziché all'art. 135 l.p. n. 1/2008. Deducevano inoltre violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza del responsabile dell'ufficio tecnico, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e motivazione, mancata ammissione di una CTU, omessa pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale e violazione dell'art. 88 c.p.a. Sostenevano, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 l.p. n. 1/2008 nella parte relativa alla soglia del 30% della SUN.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TRGA. Ha ritenuto che il permesso di costruire del 2016, letto unitariamente con la relazione tecnica e gli elaborati grafici, autorizzasse soltanto il cambio di destinazione d'uso del piano terra e un elemento assimilabile a un soffitto, non la realizzazione di un nuovo piano o solaio. La baita, classificata come tipologia A2 del PEM, non consentiva nuovi solai o piani; l'eccezione per parti soppalcate riguardava soltanto edifici di tipologia C. Il nuovo piano con bagno e due locali non era quindi autorizzato, eccedeva il 30% della SUN autorizzata, era in contrasto con il PEM e integrava un abuso realizzato in assenza di titolo edilizio. Ne conseguivano il difetto della doppia conformità, il legittimo diniego di sanatoria ex art. 135 l.p. n. 1/2008 e l'obbligo di demolizione ex art. 129 della stessa legge. Il riferimento formale all'art. 129 invece che all'art. 135 nell'atto comunale non aveva inciso sull'istruttoria né sul contenuto sostanziale della decisione, che era fondato sull'assenza della doppia conformità. È stata esclusa qualsiasi disapplicazione del permesso di costruire o invasione della sfera amministrativa: il giudice aveva interpretato il titolo sulla base dell'intera documentazione progettuale e in conformità alla disciplina urbanistica. Il diniego della CTU è stato ritenuto legittimo, poiché la verificazione e la consulenza tecnica sono mezzi istruttori rimessi al prudente apprezzamento del giudice e il quadro documentale era sufficiente; inoltre, gravava sui richiedenti l'onere di provare la doppia conformità. È stata esclusa anche l'omessa pronuncia, poiché la motivazione va valutata nel suo complesso, e non è necessario che la sentenza articoli distinti capi corrispondenti a ogni motivo, potendo esaminare congiuntamente censure connesse. Le ulteriori censure sono state comunque ritenute infondate o inammissibili per difetto di interesse. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute non rilevanti, perché la fattispecie riguardava una difformità totale o un abuso privo di titolo, non una variazione essenziale, e manifestamente infondate. Le spese del grado, pari a euro 5.000 oltre accessori, sono state poste a carico degli appellanti.
Norme richiamate
art. 135 l.p. Trento n. 1/2008
La sanatoria edilizia richiede la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; in mancanza, il diniego è atto dovuto e vincolato.
art. 129 l.p. Trento n. 1/2008
Gli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio e qualificabili come abuso soggetto a demolizione devono essere rimossi; le ipotesi di regolarizzazione pecuniaria previste dai commi 5 e 6 non si applicano agli abusi privi di titolo, ma alle variazioni essenziali o difformità parziali nei relativi presupposti.
art. 128 l.p. Trento n. 1/2008
La soglia del 30% della superficie utile netta rileva per la qualificazione della variazione essenziale; la questione non era applicabile alla fattispecie, qualificata come difformità totale o abuso per mancanza di titolo.
art. 123 NTA del PEM
Per la tipologia di baita oggetto del giudizio non sono ammessi nuovi solai o nuovi piani; la disciplina impone inoltre il mantenimento dell'assetto organizzativo tradizionale e limita gli interventi a standard essenziali.
art. 104 l.p. Trento n. 15/2015
Impone ai PRG di disciplinare recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale, anche per il riutilizzo abitativo non permanente.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale disciplina generale della sanatoria edilizia fondata sulla doppia conformità.
art. 32 d.P.R. 380/2001
È richiamato per il rinvio alla legislazione regionale o provinciale nella definizione delle variazioni essenziali, senza incidere sulla riserva statale in materia penale.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Concorre a fondare l'onere della parte di fornire la prova dei fatti posti a base della domanda; nel caso concreto gravava sui richiedenti provare la doppia conformità.
art. 2697 c.c.
È richiamato quale fondamento dell'onere probatorio gravante sui richiedenti la sanatoria.
art. 88 c.p.a.
Non impone di articolare la sentenza in paragrafi o capi corrispondenti a ciascun motivo; è sufficiente una motivazione complessiva, chiara e adeguata, anche mediante trattazione congiunta di censure connesse.
art. 3 c.p.a.
È richiamato in relazione ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti e della motivazione processuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
artt. 3, 117, comma 2, lett. l), Cost.
Le questioni di costituzionalità prospettate sono state ritenute non rilevanti e manifestamente infondate, poiché la controversia non riguardava una variazione essenziale e la disciplina edilizia provinciale non invadeva la materia penale o dell'ordinamento civile.
Massime di principio
- La doppia conformità costituisce requisito necessario per la sanatoria edilizia; il richiedente ha l'onere di dimostrarne la sussistenza e, in mancanza di prova, il diniego è un atto dovuto e vincolato.
- Nell'interpretazione di un permesso di costruire occorre considerare unitariamente il provvedimento, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, privilegiando il significato coerente con la disciplina urbanistico-edilizia applicabile; una dicitura grafica non può essere isolata dal restante contenuto progettuale per legittimare opere vietate dalla normativa.
- La realizzazione di un nuovo piano o solaio in un edificio per il quale la disciplina urbanistica ammette un'unica quota o un solo piano integra un intervento non autorizzato, anche se il titolo edilizio contiene riferimenti ambigui a un soppalco non praticabile, quando la documentazione complessiva dimostri che tale elemento era soltanto il soffitto di delimitazione del volume autorizzato.
- L'erroneo richiamo normativo contenuto nel provvedimento edilizio non determina l'illegittimità dell'atto quando si tratta di un vizio meramente formale che non ha inciso sull'istruttoria, sulla qualificazione sostanziale dell'intervento o sulle ragioni effettive della decisione, chiaramente riconducibili al difetto della doppia conformità.
- La consulenza tecnica d'ufficio o la verificazione sono mezzi istruttori rimessi al prudente apprezzamento del giudice; il loro diniego è legittimo quando il quadro documentale è sufficiente e la parte non ha assolto l'onere di provare i presupposti della sanatoria.
- Il giudice amministrativo non è tenuto a strutturare la sentenza in capi esattamente corrispondenti a ogni motivo di ricorso, potendo esaminare congiuntamente censure connesse, purché dalla motivazione complessiva risultino comprensibili le ragioni della decisione.
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