Cassazione Penale, Sentenza n. 25570/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rubino è stato ritenuto responsabile del reato di furto (artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 c.p.) per essersi impossessato, approfittando di un momento di distrazione nello studio legale dell'avv. Mara Veronesi, di un computer portatile Samsung appartenente all'avv. Trinnarco Simona, presente nello studio durante l'assenza della titolare. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha censurato: 1) motivazione illogica perché la condanna sarebbe basata solo sulla presenza del ricorrente in studio e non si sarebbe escluso che il conoscente Fabio Valentino potesse essere l'autore del furto; 2) omissione di valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (condizioni di vita precarie, disoccupazione, senza fissa dimora); 4) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena e della conversione in sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del ricorso sollevassero essenzialmente una rivalutazione delle prove, materia riservata al giudice di merito, e ha giudicato la motivazione della Corte territoriale completa e priva di incongruenze rispetto ai fatti (presenza dell'imputato nello studio al momento della sottrazione, assenza di altri clienti). Ha osservato inoltre che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non era stata dedotta in appello e, comunque, risultavano precedenti penali a carico dell'imputato che escludono l'applicabilità dell'istituto. La Corte ha confermato la valutazione negativa prognostica e la sussistenza di motivi ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 10 marzo 2023.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che definisce il reato di furto; è stata applicata per qualificare penalmente l'impossessamento del computer come fatto costitutivo di furto.
art. 625, comma 1, n. 4 c.p.
Previsione della fattispecie aggravata del furto; la qualificazione aggravata è stata ritenuta dalla Corte di merito in relazione alle circostanze contestate.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non risultassero sussistenti i presupposti (e inoltre il motivo non era stato dedotto in appello) e ha richiamato l'esistenza di precedenti penali come ostativo all'applicazione.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Criteri di valutazione della prova nel processo penale; la Corte di legittimità ha limitato il sindacato a un controllo di correttezza logico-giuridica della motivazione, ritenendo adeguata la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
art. 163 c.p.
Norma che indica i casi ostativi alla sospensione condizionale della pena (tra cui precedenti ostativi); la Corte ha ritenuto sussistenti motivi ostativi per i precedenti dell'imputato, giustificando il diniego della sospensione e della conversione in misura alternativa.
Massime di principio
- Il riesame in Cassazione non consente una semplice rivalutazione delle prove: le censure che mirano a rinnovare la valutazione del fatto sono normalmente inammissibili salvo vizi logico-giuridici della motivazione.
- L'esistenza di precedenti penali può escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) e può costituire ostacolo alla concessione di misure come la sospensione condizionale della pena (art. 163).
- Se una questione rilevante (es. invocazione della non punibilità) non è stata dedotta in sede di appello, può essere considerata inammissibile o inefficacemente proposta in Cassazione.
- Il giudice di merito deve motivare in modo coerente la valutazione delle prove: la Corte di Cassazione controlla la completezza e la logicità della motivazione, non il merito probatorio delle scelte discrezionali del giudice.
- In presenza di elementi di contesto oggettivi (presenza dell'imputato nel luogo, contemporaneità dell'evento, dichiarazioni non smentite) la ricostruzione del giudice di merito è consolidata e difficilmente sovvertibile in sede di legittimità.
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