Sentenza n. 5365/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile relativo al beneficio della Carta elettronica per il docente, ma aveva liquidato le spese di lite in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, ritenendone insufficiente l’importo. Il Ministero si è costituito resistendo al gravame. La controversia non riguardava più il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, già attribuito in esecuzione del giudicato civile per l’importo complessivo di 2.500 euro, ma esclusivamente la quantificazione delle spese processuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. In parziale riforma della sentenza del TAR, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in 800 euro, oltre accessori di legge, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Considerato che l’appello è stato accolto solo parzialmente e tenuto conto delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese, ha compensato le spese del grado d’appello.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il titolo normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato civile posto in esecuzione.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia concisamente esposta la ragione della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima la motivazione sintetica mediante riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme nelle sentenze semplificate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione delle spese processuali può essere oggetto di autonoma contestazione in appello, anche quando la decisione di primo grado abbia correttamente accolto la domanda di esecuzione del giudicato.
- Quando l’appello è fondato limitatamente alla misura delle spese liquidate dal giudice di primo grado, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza e rideterminare direttamente l’importo dovuto, ponendolo a carico dell’amministrazione soccombente.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese, unitamente a obiettive incertezze interpretative sui criteri di liquidazione, può giustificare la compensazione delle spese del grado d’appello, pur mantenendo a carico dell’amministrazione le spese del primo grado rideterminate dal giudice.
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